Art. 21.
                  Regolamento organico del personale
 
   Entro  tre  mesi dalla data di conferimento volontario delle opere
acquedottistiche previsto dall'art. 3, primo  comma  e  comunque  non
oltre  sei  mesi  dall'insediamento  ciascuna  assemblea  consorziale
provvede a disciplinare con apposito regolamento lo  stato  giuridico
degli impiegati determinando, ai sensi della normativa vigente:
    l'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  nonche'  la  loro
eventuale articolazione  in  unita'  operative  semplici,  la  pianta
organica   dei  dipendenti,  le  qualifiche,  le  retribuzioni  e  le
attribuzioni di ciascuna qualifica;
    i  requisiti  per  la  nomina,  le  condizioni  e le modalita' di
accesso all'impiego;
    le disposizioni concernenti lo sviluppo delle carriere;
    ogni  altra  disposizione  concernente il rapporto di lavoro e di
impiego che non sia espressamente disciplinata dalla legge.