Art. 21. Regolamento organico del personale Entro tre mesi dalla data di conferimento volontario delle opere acquedottistiche previsto dall'art. 3, primo comma e comunque non oltre sei mesi dall'insediamento ciascuna assemblea consorziale provvede a disciplinare con apposito regolamento lo stato giuridico degli impiegati determinando, ai sensi della normativa vigente: l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonche' la loro eventuale articolazione in unita' operative semplici, la pianta organica dei dipendenti, le qualifiche, le retribuzioni e le attribuzioni di ciascuna qualifica; i requisiti per la nomina, le condizioni e le modalita' di accesso all'impiego; le disposizioni concernenti lo sviluppo delle carriere; ogni altra disposizione concernente il rapporto di lavoro e di impiego che non sia espressamente disciplinata dalla legge.