Art. 22. P e r s o n a l e I consorzi si avvalgono: a) del personale gia' dipendente della Cassa per il Mezzogiorno messo a disposizione alla Regione ai sensi dell'art. 6, comma ottavo, della legge 2 maggio 1976, n. 183 o del decreto del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno in data 4 agosto 1983. Detto personale sara' trasferito ai consorzi competenti per territorio in base alla sua attuale sede di servizio; b) del personale di ruolo dei consorzi acquedottistici che conferiscono le loro opere ai rispettivi consorzi comprensoriali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; c) di personale assunto mediante concorso pubblico; d) di personale comandato dalla Regione o da altri enti locali, in conformita' alla normativa vigente nell'ordinamento degli Enti stessi, entro i limiti dei posti disponibili per concorso pubblico. Al personale di cui alla lettera a) del precedente comma si applicano le norme di cui alla seconda parte del comma ottavo, art. 6, legge 2 maggio 1976, n. 183; in via transitoria sino ell'emanazione del regolamento organico, continuano ad applicarsi integralmente all'anzidetto personale le norme vigenti presso la "Cassa" in materia di stato giuridico e trattamento economico, assistenziale, previdenziale e di quiescenza. Il personale di ruolo dei consorzi acquedottistici di cui alla lettera b) del precedente primo comma conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti e comunque le posizioni economiche e di carriera, nonche' la complessiva anzianita' di servizio maturata.