Art. 22.
                          P e r s o n a l e
 
   I consorzi si avvalgono:
     a)  del personale gia' dipendente della Cassa per il Mezzogiorno
messo a disposizione alla Regione ai sensi dell'art. 6, comma ottavo,
della  legge 2 maggio 1976, n. 183 o del decreto del Ministro per gli
interventi straordinari per il Mezzogiorno in  data  4  agosto  1983.
Detto   personale   sara'   trasferito  ai  consorzi  competenti  per
territorio in base alla sua attuale sede di servizio;
     b)  del  personale  di  ruolo  dei  consorzi acquedottistici che
conferiscono le loro  opere  ai  rispettivi  consorzi  comprensoriali
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
     c) di personale assunto mediante concorso pubblico;
     d)  di personale comandato dalla Regione o da altri enti locali,
in conformita' alla normativa  vigente  nell'ordinamento  degli  Enti
stessi, entro i limiti dei posti disponibili per concorso pubblico.
   Al  personale  di  cui  alla  lettera  a)  del precedente comma si
applicano le norme di cui alla seconda parte del comma  ottavo,  art.
6,   legge   2   maggio   1976,  n.  183;  in  via  transitoria  sino
ell'emanazione del regolamento  organico,  continuano  ad  applicarsi
integralmente  all'anzidetto  personale  le  norme  vigenti presso la
"Cassa" in  materia  di  stato  giuridico  e  trattamento  economico,
assistenziale, previdenziale e di quiescenza.
   Il  personale  di  ruolo  dei consorzi acquedottistici di cui alla
lettera b) del precedente primo comma conserva  i  diritti  acquisiti
sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti
e  comunque  le  posizioni  economiche  e  di  carriera,  nonche'  la
complessiva anzianita' di servizio maturata.