Art. 24.
                  Nomina del direttore - Segretario
 
   Il  direttore - segretario e' nominato dall'assemblea consorziale,
su proposta del consiglio direttivo, tra i funzionari della qualifica
piu'  elevata,  prevista  dal  regolamento organico del consorzio, in
possesso di laurea.
   Nel  caso in cui l'organico dell'ente risulti carente di personale
provvisto della qualifica e della figura professionale  richiesta  si
provvede  ad  indire  apposito  concorso  pubblico  che verra' svolto
secondo le norme del regolamento  organico  previsto  dal  precedente
art. 21.
   Dovra'  essere  in  ogni  caso  richiesta  una adeguata esperienza
professionale derivante da servizi analoghi svolti  presso  pubbliche
amministrazioni.
   Nella  prima fase di applicazione della presente legge, nelle more
dell'espletamento del concorso di cui al precedente secondo comma, le
funzioni  di  direttore del consorzio possono essere affidate, previa
indizione del concorso di cui al precedente  secondo  comma,  per  un
periodo non superiore a mesi 12, non prorogabile, da un dipendente di
uno dei comuni consorziati in possesso della qualifica e della figura
professionale  richiesta.  I  relativi  oneri  gravano  sul consorzio
stesso.