Art. 24. Nomina del direttore - Segretario Il direttore - segretario e' nominato dall'assemblea consorziale, su proposta del consiglio direttivo, tra i funzionari della qualifica piu' elevata, prevista dal regolamento organico del consorzio, in possesso di laurea. Nel caso in cui l'organico dell'ente risulti carente di personale provvisto della qualifica e della figura professionale richiesta si provvede ad indire apposito concorso pubblico che verra' svolto secondo le norme del regolamento organico previsto dal precedente art. 21. Dovra' essere in ogni caso richiesta una adeguata esperienza professionale derivante da servizi analoghi svolti presso pubbliche amministrazioni. Nella prima fase di applicazione della presente legge, nelle more dell'espletamento del concorso di cui al precedente secondo comma, le funzioni di direttore del consorzio possono essere affidate, previa indizione del concorso di cui al precedente secondo comma, per un periodo non superiore a mesi 12, non prorogabile, da un dipendente di uno dei comuni consorziati in possesso della qualifica e della figura professionale richiesta. I relativi oneri gravano sul consorzio stesso.