Art. 27.
           Trasferimento opere di competenza intercomunale
 
   I   consorzi   previsti  al  titolo  primo  della  presente  legge
provvedono, nell'ambito del territorio di competenza,  alla  gestione
consortile  degli  acquedotti  intercomunali raggruppati negli schemi
acquedottistici,  di  cui   all'allegato   "C",   in   relazione   ai
collegamenti  plurimi  con  interscambio  continuo  esistenti tra gli
acquedotti stessi.
   Le  relative  opere,  congiuntamente a quelle gia' trasferite alla
Regione dalla Cassa  per  il  Mezzogiorno  ed  affidate  in  gestione
provvisoria  ad  altri  enti,  sono trasferite ai rispettivi consorzi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge.