Art. 27. Trasferimento opere di competenza intercomunale I consorzi previsti al titolo primo della presente legge provvedono, nell'ambito del territorio di competenza, alla gestione consortile degli acquedotti intercomunali raggruppati negli schemi acquedottistici, di cui all'allegato "C", in relazione ai collegamenti plurimi con interscambio continuo esistenti tra gli acquedotti stessi. Le relative opere, congiuntamente a quelle gia' trasferite alla Regione dalla Cassa per il Mezzogiorno ed affidate in gestione provvisoria ad altri enti, sono trasferite ai rispettivi consorzi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.