Art. 28. Criteri di gestione degli schemi acquedottistici La gestione unitaria degli schemi acquedottistici dovra' ispirarsi ai seguenti criteri di unitarieta' nella gestione delle risorse idriche: a) promozione delle iniziative necessarie a programmare e ad assicurare, in collaborazione con i competenti uffici della Regione, un razionale approvvigionamento idrico dei territori interessati; b) determinazione dei fabbisogni idrici dei singoli comuni tenendo conto delle eventuali risorse derivanti da acquedotti locali; c) determinazione delle tariffe degli acquedotti, nel rispetto dell'equilibrio tra costi e ricavi previsto dalle norme di cui all'art. 27-sexies decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, cosi' come convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, con criteri di perequazione fra tutti i comuni, anche quelli svantaggiati da sollevamenti onerosi; d) elaborazione dei piani organici per la realizzazione ed il rinnovo delle reti idriche interne dei comuni ricadenti nei rispettivi comprensori. Fatti salvi i contributi dovuti dai singoli comuni ai sensi degli articoli 30, 31, lett. C, e 32 della presente legge, non si fa luogo alla imputazione di alcun onere per costi di esercizio di reti esterne ed interne a carico dei comuni consorziati nel caso in cui il consorzio assuma la gestione della fornitura diretta dell'acqua ai singoli utenti, riscuotendone i relativi canoni. Gli interscambi di approvvigionamento idrico tra i consorzi comprensoriali ed altri enti vengono regolati da apposite convenzioni con le quali vengono definiti i relativi rapporti.