Art. 28.
           Criteri di gestione degli schemi acquedottistici
 
   La gestione unitaria degli schemi acquedottistici dovra' ispirarsi
ai seguenti criteri  di  unitarieta'  nella  gestione  delle  risorse
idriche:
     a)  promozione  delle  iniziative  necessarie a programmare e ad
assicurare, in collaborazione con i competenti uffici della  Regione,
un razionale approvvigionamento idrico dei territori interessati;
     b)  determinazione  dei  fabbisogni  idrici  dei  singoli comuni
tenendo conto delle eventuali risorse derivanti da acquedotti locali;
     c)  determinazione  delle tariffe degli acquedotti, nel rispetto
dell'equilibrio tra costi  e  ricavi  previsto  dalle  norme  di  cui
all'art. 27-sexies decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, cosi' come
convertito  dalla  legge  26  febbraio  1982,  n.  51,  e  successive
modificazioni  ed integrazioni, con criteri di perequazione fra tutti
i comuni, anche quelli svantaggiati da sollevamenti onerosi;
     d)  elaborazione  dei  piani organici per la realizzazione ed il
rinnovo  delle  reti  idriche  interne  dei  comuni   ricadenti   nei
rispettivi comprensori.
   Fatti  salvi i contributi dovuti dai singoli comuni ai sensi degli
articoli 30, 31, lett. C, e 32 della presente legge, non si fa  luogo
alla  imputazione  di  alcun  onere  per  costi  di esercizio di reti
esterne ed interne a carico dei comuni consorziati nel caso in cui il
consorzio  assuma  la  gestione della fornitura diretta dell'acqua ai
singoli utenti, riscuotendone i relativi canoni.
   Gli  interscambi  di  approvvigionamento  idrico  tra  i  consorzi
comprensoriali ed altri enti vengono regolati da apposite convenzioni
con le quali vengono definiti i relativi rapporti.