Art. 29. Costruzione e manutenzione I consorzi comprensoriali possono eseguire, in base a progetti propri, opere integrative delle opere acquedottistiche realizzate o da realizzare ai sensi della normativa prevista per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno o nuove opere. Possono inoltre assumere la concessione per l'esecuzione di opere acquedottistiche finanziate da altri enti. Ciascuno dei comuni consorziati puo' tuttavia provvedere, sentiti i competenti organi del consorzio, alla progettazione ed esecuzione delle opere connesse con il proprio servizio idrico previo assenso dei competenti organi consorziali. La progettazione e la direzione dei lavori delle opere di cui al precedente comma possono essere affidate dai comuni ai rispettivi consorzi mediante apposita convenzione.