Art. 29.
                      Costruzione e manutenzione
 
   I  consorzi  comprensoriali  possono  eseguire, in base a progetti
propri, opere integrative delle opere acquedottistiche  realizzate  o
da  realizzare  ai sensi della normativa prevista per la prosecuzione
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno o nuove opere.  Possono
inoltre   assumere   la   concessione   per   l'esecuzione  di  opere
acquedottistiche finanziate da altri enti.
   Ciascuno  dei comuni consorziati puo' tuttavia provvedere, sentiti
i competenti organi del consorzio, alla progettazione  ed  esecuzione
delle  opere  connesse  con il proprio servizio idrico previo assenso
dei competenti organi consorziali.
   La  progettazione  e la direzione dei lavori delle opere di cui al
precedente comma possono essere affidate  dai  comuni  ai  rispettivi
consorzi mediante apposita convenzione.