Art. 3. Conferimento volontario opere acquedottistiche I comuni partecipanti ai consorzi acquedottistici gia' costituiti o da costituire o altri enti pubblici potranno volontariamente conferire le opere acquedottistiche gestite al consorzio comprensoriale competente per territorio. Il consorzio comprensoriale si pronuncia sulla richiesta di adesione, in relazione all'utilita' di costituire complessi organici atti a garantire una migliore distribuzione idrica alle popolazioni. I comuni gia' proprietari o gestori di acquedotti comunali o destinatari, ai sensi della presente legge, di opere acquedottistiche di esclusivo uso comunale, possono fare richiesta di conferire, anche temporaneamente, detti acquedotti al consorzio comprensoriale competente per territorio per le finalita' di cui al precedente comma. I comuni possono, altresi', delegare o sub-delegare al consorzio comprensoriale competente la gestione di altri servizi pubblici per la loro gestione a livello consorziale.