Art. 3.
            Conferimento volontario opere acquedottistiche
 
   I  comuni partecipanti ai consorzi acquedottistici gia' costituiti
o da  costituire  o  altri  enti  pubblici  potranno  volontariamente
conferire    le   opere   acquedottistiche   gestite   al   consorzio
comprensoriale competente per territorio.
   Il  consorzio  comprensoriale  si  pronuncia  sulla  richiesta  di
adesione, in relazione all'utilita' di costituire complessi  organici
atti  a garantire una migliore distribuzione idrica alle popolazioni.
   I  comuni  gia'  proprietari  o  gestori  di acquedotti comunali o
destinatari, ai sensi della presente legge, di opere acquedottistiche
di esclusivo uso comunale, possono fare richiesta di conferire, anche
temporaneamente,  detti  acquedotti   al   consorzio   comprensoriale
competente  per  territorio  per  le  finalita'  di cui al precedente
comma.
   I  comuni  possono, altresi', delegare o sub-delegare al consorzio
comprensoriale competente la gestione di altri servizi  pubblici  per
la loro gestione a livello consorziale.