Art. 30. Finanziamento delle opere Il finanziamento delle opere gravanti in tutto o in parte sul bilancio del consorzio deve essere approvato dall'assemblea o dal consiglio direttivo secondo la rispettiva competenza e le deliberazioni relative devono indicare i mezzi con cui far fronte alla spesa. I comuni consorziati sono tenuti a contribuire alle spese assunte a carico del consorzio per la costruzione delle opere predette, a tutte quelle di manutenzione, di esercizio e generali nonche' alla costituzione di un fondo di rinnovamento patrimoniale, secondo i criteri e nelle proporzioni stabilite negli articoli seguenti.