Art. 30.
                      Finanziamento delle opere
 
   Il  finanziamento  delle  opere  gravanti  in tutto o in parte sul
bilancio del consorzio deve essere  approvato  dall'assemblea  o  dal
consiglio   direttivo   secondo   la   rispettiva   competenza  e  le
deliberazioni relative devono indicare i mezzi  con  cui  far  fronte
alla spesa.
   I  comuni consorziati sono tenuti a contribuire alle spese assunte
a carico del consorzio per la costruzione  delle  opere  predette,  a
tutte  quelle  di  manutenzione, di esercizio e generali nonche' alla
costituzione di un fondo  di  rinnovamento  patrimoniale,  secondo  i
criteri e nelle proporzioni stabilite negli articoli seguenti.