Art. 31. Ripartizione oneri lavori Salvo diversi accordi tra gli enti consorziati, da adottare a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea, gli oneri per le opere di cui al precedente articolo, per la parte gravante sul bilancio del consorzio, e tutte le spese di manutenzione ordinaria e di esercizio degli impianti, ivi comprese le spese per il personale, sono ripartiti fra i comuni consorziati come appresso: a) le spese relative alla manutenzione delle reti esterne e serbatoi in base ai mc erogati alle singole utenze; b) le spese relative alla manutenzione delle reti interne agli abitati, sono ad esclusivo carico dei comuni per i quali verra' eventualmente effettuato il servizio della distribuzione interna; c) le spese relative a nuove opere acquedottistiche in base alle portate originarie, previste dalla presente legge o quelle eventualmente sopravvenute.