Art. 31.
                      Ripartizione oneri lavori
 
   Salvo  diversi  accordi  tra  gli  enti consorziati, da adottare a
maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea,  gli  oneri  per  le
opere  di  cui  al  precedente  articolo,  per  la parte gravante sul
bilancio del consorzio, e tutte le spese di manutenzione ordinaria  e
di  esercizio degli impianti, ivi comprese le spese per il personale,
sono ripartiti fra i comuni consorziati come appresso:
     a)  le  spese  relative  alla  manutenzione delle reti esterne e
serbatoi in base ai mc erogati alle singole utenze;
     b)  le  spese relative alla manutenzione delle reti interne agli
abitati, sono ad esclusivo carico  dei  comuni  per  i  quali  verra'
eventualmente effettuato il servizio della distribuzione interna;
     c) le spese relative a nuove opere acquedottistiche in base alle
portate  originarie,  previste  dalla   presente   legge   o   quelle
eventualmente sopravvenute.