Art. 33. Disponibilita' finanziarie Le disponibilita' finanziarie dell'ente sono costituite da: dai canoni di utenza relativi alle forniture idriche, determinate ai sensi del precedente art. 5 n. 5; dai proventi derivanti dall'espletamento dei compiti indicati dall'art. 30 e da quelli dell'art. 32; da contributi fissi o saltuari dello Stato e della Regione in relazione alle direttive statali o regionali in materia dei prezzi e della politica dell'acqua; dalle spese generali su prestazioni effettuate per conto della Regione o di altri enti; dai fondi derivanti da mutui contratti e da altre operazioni finanziarie; da eventuali contributi, lasciti o donazioni da parte di enti pubblici o privati; da contributi concessi ai sensi dell'art. 6 comma settimo della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni e della normativa prevista per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; dagli accantonamenti effettuati dalla Cassa per il mezzogiorno per il rinnovo degli impianti trasferiti alla regione Abruzzo.