Art. 33.
                      Disponibilita' finanziarie
 
   Le disponibilita' finanziarie dell'ente sono costituite da:
    dai canoni di utenza relativi alle forniture idriche, determinate
ai sensi del precedente art. 5 n. 5;
    dai  proventi  derivanti  dall'espletamento  dei compiti indicati
dall'art. 30 e da quelli dell'art. 32;
    da  contributi  fissi  o  saltuari dello Stato e della Regione in
relazione alle direttive statali o regionali in materia dei prezzi  e
della politica dell'acqua;
    dalle  spese  generali  su prestazioni effettuate per conto della
Regione o di altri enti;
    dai  fondi  derivanti  da  mutui  contratti e da altre operazioni
finanziarie;
    da  eventuali  contributi,  lasciti  o donazioni da parte di enti
pubblici o privati;
    da  contributi  concessi ai sensi dell'art. 6 comma settimo della
legge  2  maggio  1976,  n.  183,   e   successive   integrazioni   e
modificazioni   e   della  normativa  prevista  per  la  prosecuzione
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
    dagli  accantonamenti  effettuati  dalla Cassa per il mezzogiorno
per il rinnovo degli impianti trasferiti alla regione Abruzzo.