Art. 36.
                           Fondo conguagli
 
   Per la realizzazione delle finalita' di perequazione delle tariffe
di fornitura di acqua potabile agli  utenti  viene  istituito  presso
ciascun  consorzio  un fondo conguagli alimentato da una aliquota del
3% dei canoni di utenza dell'acqua potabile.
   A  tal  fine  i  consorzi versano trimestralmente, entro il 30 dei
mesi di gennaio, aprile,  luglio  ed  ottobre,  su  un  apposito  c/c
istituito  presso  la  regione  Abruzzzo  le quote dovute in rapporto
all'ammontare dei  canoni  di  utenza  effettivamente  percepiti  nel
trimestre  precedente.  Gli  interessi  maturati  sul c/c previsti al
comma precedente incrementano le dotazioni del fondo conguagli.
   Il fondo conguagli opera su scala regionale sulla base dei criteri
di massima elaborati dalla consulta regionale prevista dal successivo
art. 37.