Art. 36. Fondo conguagli Per la realizzazione delle finalita' di perequazione delle tariffe di fornitura di acqua potabile agli utenti viene istituito presso ciascun consorzio un fondo conguagli alimentato da una aliquota del 3% dei canoni di utenza dell'acqua potabile. A tal fine i consorzi versano trimestralmente, entro il 30 dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, su un apposito c/c istituito presso la regione Abruzzzo le quote dovute in rapporto all'ammontare dei canoni di utenza effettivamente percepiti nel trimestre precedente. Gli interessi maturati sul c/c previsti al comma precedente incrementano le dotazioni del fondo conguagli. Il fondo conguagli opera su scala regionale sulla base dei criteri di massima elaborati dalla consulta regionale prevista dal successivo art. 37.