Art. 37.
              Consulta regionale per le risorse idriche
 
   Per  il  perseguimento  delle  finalita' di tutela e di disciplina
delle risorse idriche regionali e' istituita una  consulta  regionale
permanente,  presieduta  dal componente la giunta preposto al settore
LL.PP. e politica della casa, composta dai presidenti e dai direttori
dei consorzi comprensoriali acquedottistici.
   Alle  sedute  della  consulta  potranno, di volta in volta, essere
chiamati a partecipare i presidenti dei consorzi di comuni gestori di
altri   acquedotti   intercomunali,   i   sindaci   dei  comuni  o  i
rappresentanti degli enti interessati agli argomenti da trattare.
   La consulta persegue le finalita' di cui al primo comma attraverso
il reciproco scambio di informazioni  in  materia  di  programmazione
degli  interventi  per  l'ampliamento  e  la  manutenzione della rete
acquedottistica esistente e la determinazione di indirizzi di massima
comuni  per la gestione del fondo conguagli di cui al precedente art.
36 e per la distribuzione e la determinazione dei prezzi.