Art. 37. Consulta regionale per le risorse idriche Per il perseguimento delle finalita' di tutela e di disciplina delle risorse idriche regionali e' istituita una consulta regionale permanente, presieduta dal componente la giunta preposto al settore LL.PP. e politica della casa, composta dai presidenti e dai direttori dei consorzi comprensoriali acquedottistici. Alle sedute della consulta potranno, di volta in volta, essere chiamati a partecipare i presidenti dei consorzi di comuni gestori di altri acquedotti intercomunali, i sindaci dei comuni o i rappresentanti degli enti interessati agli argomenti da trattare. La consulta persegue le finalita' di cui al primo comma attraverso il reciproco scambio di informazioni in materia di programmazione degli interventi per l'ampliamento e la manutenzione della rete acquedottistica esistente e la determinazione di indirizzi di massima comuni per la gestione del fondo conguagli di cui al precedente art. 36 e per la distribuzione e la determinazione dei prezzi.