Art. 39.
                    Patrimonio e sede dei consorzi
 
   La prima dotazione patrimoniale dei consorzi e' costituita:
     a)   da  tutti  gli  impianti  acquedottistici  di  adduzione  e
distribuzione a carattere intercomunale e loro pertinenze,  costruiti
direttamente  o  a  mezzo  di  enti concessionari, dalla Cassa per il
mezzogiorno, trasferiti o da trasferire alla regione Abruzzo ai sensi
dell'art.  6  legge 2 maggio 1976, n. 183, anche se gia' assegnati in
gestione provvisoria ad altri enti;
     b)  dagli  impianti acquedottistici e loro pertinenze, costruiti
con mezzi propri dai comuni, consorzi  od  altri  enti  pubblici  che
conferiscono  le  proprie  opere ai consorzi comprensoriali nonche' i
beni mobili posseduti dagli enti anzidetti;
     c) dai beni mobili gia' a servizio delle opere e delle strutture
tecniche trasferite dalla Cassa per il  mezzogiorno  alla  Regione  o
dalla  Regione  stessa  assegnati agli uffici tecnici ex Cassa per il
mezzogiorno.
   La  sede  dei consorzi e' fissata nel comune ove ha sede l'attuale
struttura tecnico-amministrativa che gestisce in ciascun comprensorio
i principali complessi acquedottistici.