Art. 39. Patrimonio e sede dei consorzi La prima dotazione patrimoniale dei consorzi e' costituita: a) da tutti gli impianti acquedottistici di adduzione e distribuzione a carattere intercomunale e loro pertinenze, costruiti direttamente o a mezzo di enti concessionari, dalla Cassa per il mezzogiorno, trasferiti o da trasferire alla regione Abruzzo ai sensi dell'art. 6 legge 2 maggio 1976, n. 183, anche se gia' assegnati in gestione provvisoria ad altri enti; b) dagli impianti acquedottistici e loro pertinenze, costruiti con mezzi propri dai comuni, consorzi od altri enti pubblici che conferiscono le proprie opere ai consorzi comprensoriali nonche' i beni mobili posseduti dagli enti anzidetti; c) dai beni mobili gia' a servizio delle opere e delle strutture tecniche trasferite dalla Cassa per il mezzogiorno alla Regione o dalla Regione stessa assegnati agli uffici tecnici ex Cassa per il mezzogiorno. La sede dei consorzi e' fissata nel comune ove ha sede l'attuale struttura tecnico-amministrativa che gestisce in ciascun comprensorio i principali complessi acquedottistici.