Art. 4.
                        Statuto del consorzio
 
   I  consorzi  di  cui  alla presente legge sono disciplinati da uno
statuto deliberato entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge nel rispetto delle norme contenute nel
titolo  IV  del  testo  unico  delle  leggi  comunali  e  provinciali
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
   Gli  statuti  sono  adottati a maggioranza assoluta dei componenti
l'assemblea consorziale ed approvati dai competenti organi regionali.
Nello stesso modo sono adottati ed approvati gli statuti dei consorzi
definitivi di cui al precedente art. 1.