Art. 4. Statuto del consorzio I consorzi di cui alla presente legge sono disciplinati da uno statuto deliberato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle norme contenute nel titolo IV del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Gli statuti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea consorziale ed approvati dai competenti organi regionali. Nello stesso modo sono adottati ed approvati gli statuti dei consorzi definitivi di cui al precedente art. 1.