Art. 41.
                       Disposizioni finanziarie
 
   "La   regione   Abruzzo   e'   autorizzata   a  prestare  garanzia
fidejussoria in favore dei consorzi di cui all'art. 1 della  presente
legge per finanziamento, con operazioni a medio termine, di programmi
di spesa per investimenti e/o acquisizione di capitale circolante.
   La garanzia fidejussoria viene prestata fino all'ammontare massimo
di lire 30 miliardi e da estinguere entro il 31 dicembre 1990.
   La  garanzia  fidejussoria  ha  carattere sussidiario in relazione
alle disposizioni contenute nel  secondo  comma  dell'art.  1944  del
codice civile.
   I  consorzi  possono accedere alle garanzie fidejussorie di cui al
precedente secondo comma in misura proporzionale alle portate idriche
gestite dai consorzi stessi di cui all'allegato elenco "A".
   La   concessione   della  garanzia  e'  attuata  con  decreto  del
presidente della giunta regionale previa conforme deliberazione della
giunta stessa.
   L'eventuale  pagamento  in  via sostitutiva da parte della Regione
determina la surrogazione di questa in tutte le ragioni di credito  e
nei diritti verso i debitori principali.
   All'onere  derivante dalla concessione della garanzia, inteso come
entita' del rischio, valutato, per l'anno 1987, in L.  3.500.000.000,
si   provvede   con   la   pari   somma  gia'  introitata  nel  corso
dell'esercizio medesimo per canoni relativi alle forniture idriche.
   Conseguentemente,  sono  introdotte  le  seguenti  variazioni  nel
bilancio di previsione per l'esercizio 1987:
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
   Cap.  32501  (di  nuova  istituzione  ed  iscrizione nel titolo 3,
categoria 2, voce economica  5)  denominato  "Proventi  derivanti  da
canoni per concessione di acqua potabile".
   in aumento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
   Cap.  312649  (di nuova istituzione con iscrizione nel settore 31,
titolo 2, sezione  10,  categoria  6,  voce  economica  4,  aggregati
economici   5)  denominato  "Oneri  derivanti  dalla  concessione  di
garanzia  fidejussoria  per  anticipazione  di  cassa   ai   consorzi
comprensoriali acquedottistici della Regione".
   in aumento                                        L. 3.500.000.000
   Per  gli  esercizi  successivi,  l'onere  viene  conservato  nelle
situazioni  contabili  della  Regione,  salvo  che  si  verifichi  la
necessita' di un'intervento sostitutivo della Regione medesima.
   Il  recupero  della  somma  eventualmente  erogata  dalla Regione,
verra' imputato al cap. 43602 dello stato di previsione  dell'entrata
del bilancio 1987 e successivi".