Art. 41. Disposizioni finanziarie "La regione Abruzzo e' autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in favore dei consorzi di cui all'art. 1 della presente legge per finanziamento, con operazioni a medio termine, di programmi di spesa per investimenti e/o acquisizione di capitale circolante. La garanzia fidejussoria viene prestata fino all'ammontare massimo di lire 30 miliardi e da estinguere entro il 31 dicembre 1990. La garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario in relazione alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 1944 del codice civile. I consorzi possono accedere alle garanzie fidejussorie di cui al precedente secondo comma in misura proporzionale alle portate idriche gestite dai consorzi stessi di cui all'allegato elenco "A". La concessione della garanzia e' attuata con decreto del presidente della giunta regionale previa conforme deliberazione della giunta stessa. L'eventuale pagamento in via sostitutiva da parte della Regione determina la surrogazione di questa in tutte le ragioni di credito e nei diritti verso i debitori principali. All'onere derivante dalla concessione della garanzia, inteso come entita' del rischio, valutato, per l'anno 1987, in L. 3.500.000.000, si provvede con la pari somma gia' introitata nel corso dell'esercizio medesimo per canoni relativi alle forniture idriche. Conseguentemente, sono introdotte le seguenti variazioni nel bilancio di previsione per l'esercizio 1987: STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA Cap. 32501 (di nuova istituzione ed iscrizione nel titolo 3, categoria 2, voce economica 5) denominato "Proventi derivanti da canoni per concessione di acqua potabile". in aumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500.000.000 STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA Cap. 312649 (di nuova istituzione con iscrizione nel settore 31, titolo 2, sezione 10, categoria 6, voce economica 4, aggregati economici 5) denominato "Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa ai consorzi comprensoriali acquedottistici della Regione". in aumento L. 3.500.000.000 Per gli esercizi successivi, l'onere viene conservato nelle situazioni contabili della Regione, salvo che si verifichi la necessita' di un'intervento sostitutivo della Regione medesima. Il recupero della somma eventualmente erogata dalla Regione, verra' imputato al cap. 43602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1987 e successivi".