Art. 42. Regolarizzazione situazioni debitorie pregresse Le posizioni debitorie dei comuni o di altri enti, conseguenti alle anticipazioni effettuate dalla Regione, relative ai corrispettivi delle forniture idriche ed agli oneri riconnessi, gia' maturate e non pagate a tutto il 31 dicembre 1986, e comunque eccedenti l'importo iscritto nel corrente bilancio con il precedente art. 41, possono essere sanate entro il termine di 5 anni, a richiesta degli enti interessati, mediante rateizzazione dei corrispettivi dovuti e degli interessi legali del 5% maturati e maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo. Le posizioni debitorie di cui al comma precedente per le quali non venga richiesta la rateizzazione o quelle maturatesi successivamente al 1 gennaio 1987, vengono recuperate dalla Regione nei modi di legge in unica soluzione. Alla disciplina specifica si provvede con le annuali leggi di bilancio, che attribuiranno alla giunta regionale l'assunzione dei provvedimenti necessari.