Art. 42.
           Regolarizzazione situazioni debitorie pregresse
 
   Le  posizioni  debitorie  dei  comuni o di altri enti, conseguenti
alle   anticipazioni   effettuate   dalla   Regione,   relative    ai
corrispettivi  delle forniture idriche ed agli oneri riconnessi, gia'
maturate e non pagate  a  tutto  il  31  dicembre  1986,  e  comunque
eccedenti  l'importo iscritto nel corrente bilancio con il precedente
art. 41, possono  essere  sanate  entro  il  termine  di  5  anni,  a
richiesta   degli   enti   interessati,  mediante  rateizzazione  dei
corrispettivi dovuti e degli  interessi  legali  del  5%  maturati  e
maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
   Le posizioni debitorie di cui al comma precedente per le quali non
venga richiesta la rateizzazione o quelle maturatesi  successivamente
al  1  gennaio  1987,  vengono  recuperate dalla Regione nei modi di
legge in unica soluzione.
   Alla  disciplina  specifica  si  provvede  con le annuali leggi di
bilancio, che attribuiranno alla giunta  regionale  l'assunzione  dei
provvedimenti necessari.