Art. 43. Norme applicabili Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel titolo IV del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ed, occorrendo, quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e nel nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902. La gestione degli impianti acquedottistici e delle relative opere e' regolata, fino alla emanazione dello statuto e del regolamento di servizio previsti negli articoli 4 e 35 della presente legge, dalle norme contenute nel regolamento di servizio, disciplinari e circolari emanati dalla Cassa per il mezzogiorno e dalla Regione agli uffici di gestione acquedotti.