Art. 43.
                          Norme applicabili
 
   Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme
contenute nel titolo IV  del  testo  unico  delle  leggi  comunali  e
provinciali  approvato  con  regio  decreto  3 marzo 1934, n. 383 ed,
occorrendo,  quelle   contenute   nel   testo   unico   delle   leggi
sull'assunzione  diretta  dei  pubblici servizi da parte dei comuni e
delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e
nel  nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti
locali approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
ottobre 1986, n. 902.
   La  gestione degli impianti acquedottistici e delle relative opere
e' regolata, fino alla emanazione dello statuto e del regolamento  di
servizio  previsti  negli articoli 4 e 35 della presente legge, dalle
norme contenute nel regolamento di servizio, disciplinari e circolari
emanati dalla Cassa per il mezzogiorno e dalla Regione agli uffici di
gestione acquedotti.