Art. 7.
                        Assemblea consorziale
 
   L'assemblea  consorziale provvisoria e' costituita dai sindaci dei
comuni consorziati  o  da  un  loro  delegato  che  rappresentano  le
rispettive amministrazioni comunali con voto plurimo in ragione di un
voto  per  ogni  100  litri/secondo  o  frazione  di  100/litri,   di
erogazione di acqua.
   La  rappresentanza  di  ciascun  comune  non  potra', peraltro, in
nessun caso, superare il numero di cinque voti.
   L'assemblea  consorziale  dura  in  carica  fino  al  rinnovo  dei
consigli comunali conseguenti alle elezioni amministrative ordinarie.
   Si  estendono  ai  consiglieri del consorzio le cause di decadenza
per ineleggibilita', incompatibilita' ed incapacita'  previste  dalla
legge per i consiglieri comunali.