Art. 7. Assemblea consorziale L'assemblea consorziale provvisoria e' costituita dai sindaci dei comuni consorziati o da un loro delegato che rappresentano le rispettive amministrazioni comunali con voto plurimo in ragione di un voto per ogni 100 litri/secondo o frazione di 100/litri, di erogazione di acqua. La rappresentanza di ciascun comune non potra', peraltro, in nessun caso, superare il numero di cinque voti. L'assemblea consorziale dura in carica fino al rinnovo dei consigli comunali conseguenti alle elezioni amministrative ordinarie. Si estendono ai consiglieri del consorzio le cause di decadenza per ineleggibilita', incompatibilita' ed incapacita' previste dalla legge per i consiglieri comunali.