Art. 9.
                         Consiglio direttivo
 
   Il  consiglio direttivo e' composto dal presidente del consorzio e
da sei membri eletti dall'assemblea tra i propri membri.
   L'elezione  deve  essere  effettuata  con  unica  votazione  e con
l'intervento  di  almeno  la  meta'  dei  consiglieri  assegnati   al
consorzio. Il presidente non prende parte alla votazione.
   I  membri  del  consiglio direttivo durano in carica cinque anni e
sono rieleggibili.