Art. 9. Consiglio direttivo Il consiglio direttivo e' composto dal presidente del consorzio e da sei membri eletti dall'assemblea tra i propri membri. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la meta' dei consiglieri assegnati al consorzio. Il presidente non prende parte alla votazione. I membri del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.