Art. 4. 1. La direzione regionale degli enti locali promuovera' il parere dell'ente di attuale appartenenza del dipendente locale che chiede di venire trasferito, nonche' la richiesta nominativa di cui all'art. 17, secondo comma, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, che dovra' essere deliberata dal consiglio del comune disastrato o gravemente danneggiato che ha provveduto all'ampliamento della pianta organica. 2. La deliberazione consiliare anzidetta sara' trasmessa alla direzione regionale degli enti locali entro trenta giorni dall'intervenuta esecutivita'. 3. Ove alla richiesta nominativa del comune disastrato o gravemente danneggiato corrisponda l'istanza di trasferimento del dipendente locale inquadrato in ruolo secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, l'Assessore regionale agli enti locali proporra' al presidente della giunta regionale, tenuto conto, se necessario, della scelta conclusiva del dipendente medesimo, da esprimere mediante atto formale, in carta libera, recante l'autenticazione della firma, a norma di legge, l'emissione dell'atto autorizzato previsto all'art. 17, secondo comma, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, al fine di attuare il movimento del dipendente locale, richiedente e prescelto. 4. L'atto autorizzativo sovra richiamato sara' adottato dal presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima, recante la menzione del parere espresso dall'ente di attuale appartenenza del dipendente locale che chiede di venire trasferito. 5. In caso, invece, di insussistenza di istanze di trasferimento, di impossibilita' di accogliere la richiesta nominativa deliberata dal consiglio del comune disastrato o gravemente danneggiato a motivo di una difforme scelta conclusiva del dipendente locale inquadrato in ruolo secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, o, infine, di mancata corrispondenza tra richiesta nominativa e istanza di trasferimento, la direzione regionale degli enti locali dara' di un tanto formale notizia al comune richiedente; la deliberazione consiliare di ampliamento della pianta organica andra', quindi, revocata entro i successivi trenta giorni.