Art. 4.
 
   1.  La direzione regionale degli enti locali promuovera' il parere
dell'ente di attuale appartenenza del dipendente locale che chiede di
venire  trasferito,  nonche'  la richiesta nominativa di cui all'art.
17, secondo comma, della legge 1 dicembre 1986, n. 879,  che  dovra'
essere  deliberata  dal  consiglio del comune disastrato o gravemente
danneggiato che ha provveduto all'ampliamento della pianta  organica.
   2.  La  deliberazione  consiliare  anzidetta  sara' trasmessa alla
direzione  regionale  degli   enti   locali   entro   trenta   giorni
dall'intervenuta esecutivita'.
   3.   Ove   alla  richiesta  nominativa  del  comune  disastrato  o
gravemente danneggiato corrisponda  l'istanza  di  trasferimento  del
dipendente   locale  inquadrato  in  ruolo  secondo  il  procedimento
previsto dalla legge regionale 16 giugno  1983,  n.  57,  l'Assessore
regionale  agli  enti  locali  proporra'  al  presidente della giunta
regionale, tenuto conto, se necessario, della scelta  conclusiva  del
dipendente  medesimo,  da  esprimere  mediante atto formale, in carta
libera, recante l'autenticazione  della  firma,  a  norma  di  legge,
l'emissione  dell'atto  autorizzato  previsto  all'art.  17,  secondo
comma, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, al fine  di  attuare  il
movimento del dipendente locale, richiedente e prescelto.
   4.  L'atto  autorizzativo  sovra  richiamato  sara'  adottato  dal
presidente della giunta regionale  su  conforme  deliberazione  della
giunta medesima, recante la menzione del parere espresso dall'ente di
attuale appartenenza del  dipendente  locale  che  chiede  di  venire
trasferito.
   5.  In caso, invece, di insussistenza di istanze di trasferimento,
di impossibilita' di accogliere la  richiesta  nominativa  deliberata
dal consiglio del comune disastrato o gravemente danneggiato a motivo
di una difforme scelta conclusiva del dipendente locale inquadrato in
ruolo  secondo  il  procedimento  previsto  dalla  legge regionale 16
giugno  1983,  n.  57,  o,  infine,  di  mancata  corrispondenza  tra
richiesta   nominativa  e  istanza  di  trasferimento,  la  direzione
regionale degli enti locali dara' di  un  tanto  formale  notizia  al
comune  richiedente; la deliberazione consiliare di ampliamento della
pianta organica andra', quindi, revocata entro  i  successivi  trenta
giorni.