Art. 5.
 
   1.  La giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale agli
enti locali, provvedera' a  ricoprire  il  posto  d'organico  che  si
rendera'  vacante  a  seguito  dell'attuato  movimento del dipendente
locale inquadrato in ruolo secondo  il  procedimento  previsto  dalla
legge  regionale  16 giugno 1983, n. 57, richiedente e prescelto, con
il personale a suo tempo assunto, con rapporto di impiego temporaneo,
per  le  necessita' della ricostruzione, dalle amministrazioni locali
delle zone terremotate in base alle leggi regionali 20  giugno  1977,
n.  30,  e  23  dicembre  1977, n. 63, iscritto nell'elenco regionale
definitivo degli idonei di cui all'art. 6, quarto comma, lettera  g),
della  citata  legge  regionale  16 giugno 1983, n. 57, ma non ancora
collocato in ruolo  a  motivo  della  mancanza  di  posti  d'organico
disponibili  nell'ambito  degli  enti  indicati  all'art. 18, secondo
comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828.
   2.  L'assegnazione del personale di cui si tratta avverra' secondo
le modalita' previste dall'art. 7, terzo comma, della legge regionale
16   giugno   1983,  n.  57;  pertanto,  a  parita'  di  collocazione
nell'elenco di cui al precedente comma di piu' idonei, dovra' tenersi
conto dei seguenti criteri di precedenza:
    I) anzianita' di servizio;
    II)   maggior   vicinanza  della  residenza  rispetto  alla  sede
dell'ente ove s'e' determinata la vacanza d'organico;
    III) ordine di preferenza tra piu' sedi indicato nella domanda di
partecipazione all'esame di idoneita' sostenuto avanti le commissioni
all'epoca appositamente costituite.
   3. La giunta regionale si avvarra', in proposito, degli atti e dei
documenti adottati e predisposti dalla commissione regionale  che  ha
operato  presso la direzione regionale degli enti locali in base alla
previsione dell'art. 16 della legge regionale 16 giugno 1983, n.  57.
   4.  L'assegnazione  sara'  disposta  con effetto dal giorno in cui
avra' luogo il movimento del dipendente locale  inquadrato  in  ruolo
secondo  il  procedimento  previsto  dalla  legge regionale 16 giugno
1983, n. 57, richiedente e prescelto.
   5.  L'assunzione  dovra'  essere  deliberata  entro  trenta giorni
successivi alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione.
   6.  Il  mancato  rispetto del termine prescritto per l'assunzione,
senza giustificato motivo, comportera' l'addebito a carico  dell'ente
inadempiente  degli oneri sostenuti dalla Regione per la prosecuzione
del rapporto di impiego temporaneo con il soggetto idoneo  assegnato.
   7.  L'ente  che  provvede  all'assunzione  stabilira' una data, da
individuare in un  arco  temporale  non  superiore  a  quarantacinque
giorni  decorrenti  dalla  comunicazione della avvenuta assegnazione,
entro la quale il soggetto idoneo dovra' assumere servizio.
   8.  In  caso  di  inosservanza  dell'obbligo  di cui al precedente
comma, senza giustificato motivo, il soggetto idoneo sara'  depennato
dall'elenco regionale definitivo indicato al primo comma del presente
articolo,  con  provvedimento  dell'assessore  regionale  agli   enti
locali,  emesso  in base a specifica comunicazione dell'ente al quale
il soggetto idoneo medesimo e' stato assegnato.
   9. Qualora non vi siano soggetti idonei da collocare in ruolo, per
avvenuto  esaurimento  degli  elenchi  regionali  definitivi  di  cui
all'art. 6, quarto comma, lettera g), della legge regionale 16 giugno
1983, n. 57, il  posto  d'organico  che  si  rendera'  vacante  sara'
coperto,   a   seguito   di  tempestiva  segnalazione  dell'assessore
regionale agli enti locali, mediante pubblico  concorso,  secondo  la
previsione  dell'art.  17, terzo comma, della legge 1 dicembre 1986,
n. 879.