Art. 5. 1. La giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali, provvedera' a ricoprire il posto d'organico che si rendera' vacante a seguito dell'attuato movimento del dipendente locale inquadrato in ruolo secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, richiedente e prescelto, con il personale a suo tempo assunto, con rapporto di impiego temporaneo, per le necessita' della ricostruzione, dalle amministrazioni locali delle zone terremotate in base alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, iscritto nell'elenco regionale definitivo degli idonei di cui all'art. 6, quarto comma, lettera g), della citata legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, ma non ancora collocato in ruolo a motivo della mancanza di posti d'organico disponibili nell'ambito degli enti indicati all'art. 18, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828. 2. L'assegnazione del personale di cui si tratta avverra' secondo le modalita' previste dall'art. 7, terzo comma, della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57; pertanto, a parita' di collocazione nell'elenco di cui al precedente comma di piu' idonei, dovra' tenersi conto dei seguenti criteri di precedenza: I) anzianita' di servizio; II) maggior vicinanza della residenza rispetto alla sede dell'ente ove s'e' determinata la vacanza d'organico; III) ordine di preferenza tra piu' sedi indicato nella domanda di partecipazione all'esame di idoneita' sostenuto avanti le commissioni all'epoca appositamente costituite. 3. La giunta regionale si avvarra', in proposito, degli atti e dei documenti adottati e predisposti dalla commissione regionale che ha operato presso la direzione regionale degli enti locali in base alla previsione dell'art. 16 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57. 4. L'assegnazione sara' disposta con effetto dal giorno in cui avra' luogo il movimento del dipendente locale inquadrato in ruolo secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, richiedente e prescelto. 5. L'assunzione dovra' essere deliberata entro trenta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione. 6. Il mancato rispetto del termine prescritto per l'assunzione, senza giustificato motivo, comportera' l'addebito a carico dell'ente inadempiente degli oneri sostenuti dalla Regione per la prosecuzione del rapporto di impiego temporaneo con il soggetto idoneo assegnato. 7. L'ente che provvede all'assunzione stabilira' una data, da individuare in un arco temporale non superiore a quarantacinque giorni decorrenti dalla comunicazione della avvenuta assegnazione, entro la quale il soggetto idoneo dovra' assumere servizio. 8. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma, senza giustificato motivo, il soggetto idoneo sara' depennato dall'elenco regionale definitivo indicato al primo comma del presente articolo, con provvedimento dell'assessore regionale agli enti locali, emesso in base a specifica comunicazione dell'ente al quale il soggetto idoneo medesimo e' stato assegnato. 9. Qualora non vi siano soggetti idonei da collocare in ruolo, per avvenuto esaurimento degli elenchi regionali definitivi di cui all'art. 6, quarto comma, lettera g), della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, il posto d'organico che si rendera' vacante sara' coperto, a seguito di tempestiva segnalazione dell'assessore regionale agli enti locali, mediante pubblico concorso, secondo la previsione dell'art. 17, terzo comma, della legge 1 dicembre 1986, n. 879.