Art. 6.
 
   1. I comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con
il decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1976,
n.  0714/Press.,  e  successive modificazioni ed integrazioni, ove si
verifichi l'evenienza  prevista  dall'art.  4,  ultimo  comma,  della
presente   legge,   hanno   facolta',   allo   scopo   di   garantire
l'operativita'  dei  servizi  connessi  con  il  completamento  della
ricostruzione, di avvalersi, dopo aver acquisito le autorizzazioni di
cui al combinato disposto dell'art. 241 del  regio  decreto  3  marzo
1934,  n. 383, e dell'art. 36 della legge regionale 3 agosto 1977, n.
48, della collaborazione, mediante incarico, del  personale  indicato
al secondo comma del precedente art. 2, ovvero di affidare specifiche
e definite incombenze a soggetto ritenuto idoneo, nei  modi  previsti
dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile, nel limite numerico
del triplo dei posti istituiti ai sensi dell'art. 17,  priomo  comma,
della legge 1 dicembre 1986, n. 879, e non coperti.
   2. Gli incarichi o i contratti d'opera di cui al precedente comma,
che avranno durata di un  anno  prorogabile  per  un  altro  anno  in
relazione   alle  necessita'  della  ricostruzione,  dovranno  essere
motivatamente deliberati,  distintamente  per  ciascuna  unita',  dal
consiglio   del  comune  disastrato  o  gravemente  danneggiato,  con
indicazione del nominativo, dalla qualifica funzionale nella cui area
di  attivita' si puo' analogicamente far rientrare il complesso delle
prestazioni oggetto dell'incarico o del  contratto  d'opera,  il  cui
disciplinare   o   schema   costituira'  parte  integrante  dell'atto
deliberativo e del compenso orario lordo,  che  sara'  rapportato  al
trattamento  economico previsto per la cennata qualifica funzionale e
maggiorato di un'importo pari al  venti  per  cento  del  trattamento
economico anzidetto.
   3.   La   deliberazione   consiliare,   una  volta  conseguita  la
esecutivita',  sara'  trasmessa  all'assessore  regionale  agli  enti
locali   che,   d'intesa  con  l'assessore  regionale  delegato  alla
ricostruzione, proporra' alla giunta regionale l'adozione di apposito
atto autorizzativo.
   4.  Le  spese derivanti dagli incarichi o dai contratti d'opera di
cui al primo comma del presente articolo,  autorizzati  dalla  giunta
regionale  ai sensi del precedente comma, saranno rimborsate all'ente
da parte della Regione.
   5. La particolare disciplina agevolativa di cui all'art. 2, primo,
secondo e terzo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n.  8,
ha termine a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente
legge, cosi' come previsto al  citato  art.  2,  primo  comma,  della
menzionata legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8.
   6.  Le  disposizioni dettate dall'art. 1 e quelle recate dall'art.
2, quarto e quinto comma, della legge regionale 24 febbraio 1986,  n.
8, cessano di essere operanti con il giorno 31 dicembre 1987.