Art. 6. 1. I comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Press., e successive modificazioni ed integrazioni, ove si verifichi l'evenienza prevista dall'art. 4, ultimo comma, della presente legge, hanno facolta', allo scopo di garantire l'operativita' dei servizi connessi con il completamento della ricostruzione, di avvalersi, dopo aver acquisito le autorizzazioni di cui al combinato disposto dell'art. 241 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 36 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, della collaborazione, mediante incarico, del personale indicato al secondo comma del precedente art. 2, ovvero di affidare specifiche e definite incombenze a soggetto ritenuto idoneo, nei modi previsti dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile, nel limite numerico del triplo dei posti istituiti ai sensi dell'art. 17, priomo comma, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, e non coperti. 2. Gli incarichi o i contratti d'opera di cui al precedente comma, che avranno durata di un anno prorogabile per un altro anno in relazione alle necessita' della ricostruzione, dovranno essere motivatamente deliberati, distintamente per ciascuna unita', dal consiglio del comune disastrato o gravemente danneggiato, con indicazione del nominativo, dalla qualifica funzionale nella cui area di attivita' si puo' analogicamente far rientrare il complesso delle prestazioni oggetto dell'incarico o del contratto d'opera, il cui disciplinare o schema costituira' parte integrante dell'atto deliberativo e del compenso orario lordo, che sara' rapportato al trattamento economico previsto per la cennata qualifica funzionale e maggiorato di un'importo pari al venti per cento del trattamento economico anzidetto. 3. La deliberazione consiliare, una volta conseguita la esecutivita', sara' trasmessa all'assessore regionale agli enti locali che, d'intesa con l'assessore regionale delegato alla ricostruzione, proporra' alla giunta regionale l'adozione di apposito atto autorizzativo. 4. Le spese derivanti dagli incarichi o dai contratti d'opera di cui al primo comma del presente articolo, autorizzati dalla giunta regionale ai sensi del precedente comma, saranno rimborsate all'ente da parte della Regione. 5. La particolare disciplina agevolativa di cui all'art. 2, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, ha termine a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, cosi' come previsto al citato art. 2, primo comma, della menzionata legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8. 6. Le disposizioni dettate dall'art. 1 e quelle recate dall'art. 2, quarto e quinto comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, cessano di essere operanti con il giorno 31 dicembre 1987.