Art. 2. Il decreto di cui al precedente art. 1 del presente regolamento deve indicare: il numero dei posti da conferire per gruppi di profili professionali omogenei e/o per ciascun profilo professionale; il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che e' fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino ufficiale della Regione; i titoli valutabili, secondo quanto disposto dal presente regolamento e le prescrizioni relative alla loro documentazione; ogni altra prescrizione o notizia ritenuta necessaria od opportuna.