Art. 2.
 
   Il  decreto  di  cui al precedente art. 1 del presente regolamento
deve indicare:
    il   numero   dei  posti  da  conferire  per  gruppi  di  profili
professionali omogenei e/o per ciascun profilo professionale;
    il  termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
che e' fissato in trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto stesso nel Bollettino ufficiale della Regione;
    i   titoli  valutabili,  secondo  quanto  disposto  dal  presente
regolamento e le prescrizioni relative alla loro documentazione;
    ogni   altra   prescrizione  o  notizia  ritenuta  necessaria  od
opportuna.