Art. 7.
 
   La  relazione di cui al precedente art. 6 viene redatta sulla base
della scheda di valutazione riportata nell'allegato "B"  al  presente
regolamento.
   Ad  ognuno  degli  elementi  parametrali riportati nella scheda di
valutazione, raggruppati nella I e II categoria, secondo  criteri  di
omogeneita',  ovvero  ad  ognuna  delle  sottovoci  in cui i suddetti
elementi  sono  articolati,  il  direttore  regionale,  il  direttore
dell'ente  o il direttore del servizio autonomo competente assegna un
giudizio analitico.
   Non  saranno  considerati  idonei e pertanto saranno esclusi dalla
graduatoria finale di merito i candidati i quali,  nella  valutazione
della relazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, non avranno
raggiunto un punteggio minimo di punti 18.