Art. 7. La relazione di cui al precedente art. 6 viene redatta sulla base della scheda di valutazione riportata nell'allegato "B" al presente regolamento. Ad ognuno degli elementi parametrali riportati nella scheda di valutazione, raggruppati nella I e II categoria, secondo criteri di omogeneita', ovvero ad ognuna delle sottovoci in cui i suddetti elementi sono articolati, il direttore regionale, il direttore dell'ente o il direttore del servizio autonomo competente assegna un giudizio analitico. Non saranno considerati idonei e pertanto saranno esclusi dalla graduatoria finale di merito i candidati i quali, nella valutazione della relazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, non avranno raggiunto un punteggio minimo di punti 18.