Art. 14. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. ------------------------------------------------------- ALLEGATO "A" Titoli valutabili ai fini della graduatoria a) Anzianita' effettiva di ruolo nella qualifica di funzionario superiore a due anni, valutabile fino ad un massimo di cinque anni: (punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 3). Anzianita' effettiva di ruolo nella qualifica di funzionario ovvero di consigliere, valutabile fino ad un massimo globale di ulteriori cinque anni: (punti 0,20 per ogni anno e punti 0,016 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 1). b) Idoneita' conseguita in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l'amministrazione regionale e presso le altre amministrazioni pubbliche, per posti di qualifica dirigenziale e di profilo professionale omogeneo a quello cui si intende accedere. Il punteggio e' graduato anche in relazione al posto occupato in graduatoria. L'idoneita' conseguita in concorsi presso altre amministrazioni pubbliche e' valutata per meta' rispetto a quella conseguita presso l'amministrazione regionale: (fino ad un massimo di punti 3). c) Superamento degli esami conclusivi di corsi professionali di livello dirigenziale in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede, con gradualita' di punteggio anche in relazione alla durata del corso, che comunque dovra' essere superiore a quindici giorni effettivi: (fino ad un massimo complessivo di punti 1 e di 0,20 per ciascun corso). d) Funzioni superiori di qualifica dirigenziale formalmente attribuite, con gradualita' di punteggio conformemente alla durata del relativo incarico, comunque superiore ai sessanta giorni consecutivi nell'arco dell'anno: (fino ad un massimo di punti 1). e) Possesso del diploma di laurea attinente al profilo professionale cui si riferisce il concorso: (punti 2). Inoltre, per il punteggio del diploma di laurea, fino ad un massimo di punti 1 secondo la seguente graduazione: da 66 a 90 (punti 0.25); da 91 a 98 (punti 0.25); da 99 a 107 (punti 0.25); da 108 a 110 e lode (punti 0.25). f) Superamento di esami professionali, di corsi universitari post-laurea con esame finale, di concorsi per esami per l'iscrizione ad albi nazionali, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo cui si accede per la partecipazione ai quali sia previsto come requisito il possesso del diploma di laurea: (fino ad un massimo complessivo di punti 1 e di 0.25 per ciascun titolo). g) Pubblicazioni scientifiche di cui il candidato risulti essere unico autore, intendendosi come tali soltanto quelle effettivamente edite come monografie o su riviste specializzate, relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti all'attivita' ed ai servizi propri dell'amministrazione, che rechino effettivamente un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale: (fino ad un massimo complessivo di punti 1 e di 0.25 per ciascuna pubblicazione). h) Lavori originali, svolti su formale incarico conferito al dipendente dalla giunta regionale o dal consiglio di amministrazione degli enti regionali per il personale degli enti medesimi, che non costituiscono normali attivita' di ufficio e che vertono su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione: (fino ad un massimo complessivo di punti 1 e di 0.25 per ciascun lavoro originale). Saranno comunque esclusi dalla valutazione: 1) i disegni di legge regionali e relative relazioni nonche' circolari e regolamenti, in quanto atti di competenza della giunta regionale, del suo presidente o degli assessori regionali; 2) gli atti, elaborati o documenti predisposti o presentati dagli assessori o dagli enti regionali in base ad obblighi di legge o statutari che affidano ad essi la relativa competenza; 3) relazioni, atti ed elaborati predisposti da gruppi di lavoro, commissioni e comitati, in quanto non individuabile l'apporto dato dall'interessato o che comunque non costituiscono lavoro originale autonomo; 4) interventi e relazioni predisposti per convegni, congressi, tavole rotonde o simili, tranne quelli svolti direttamente dall'interessato nei predetti consessi. i) Relazione di cui agli articoli 6, 7 e 8: (fino ad un massimo di punti 35). Fermo restando quanto previsto agli articoli 3, quarto comma, e 12 del presente regolamento, i titoli di cui ai punti c), g) ed h), ai fini della valutazione, devono riferirsi al periodo di servizio prestato nella qualifica di funzionario. Visto, il Presidente BIASUTTI (Omissis).