Art. 14.
 
   Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il  giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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                                                         ALLEGATO "A"
Titoli valutabili ai fini della graduatoria
   a)  Anzianita'  effettiva  di ruolo nella qualifica di funzionario
superiore a due anni, valutabile fino ad un massimo di  cinque  anni:
(punti  0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese intero, fino ad
un massimo di punti 3).
   Anzianita'  effettiva  di  ruolo  nella  qualifica  di funzionario
ovvero di consigliere, valutabile  fino  ad  un  massimo  globale  di
ulteriori  cinque  anni:  (punti 0,20 per ogni anno e punti 0,016 per
ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 1).
    b)  Idoneita'  conseguita  in  concorsi per esami o per titoli ed
esami  presso  l'amministrazione  regionale   e   presso   le   altre
amministrazioni  pubbliche,  per posti di qualifica dirigenziale e di
profilo professionale omogeneo a quello cui si intende  accedere.  Il
punteggio  e'  graduato  anche  in  relazione  al  posto  occupato in
graduatoria.  L'idoneita'  conseguita  in   concorsi   presso   altre
amministrazioni  pubbliche  e'  valutata  per meta' rispetto a quella
conseguita presso l'amministrazione regionale: (fino ad un massimo di
punti 3).
    c)  Superamento  degli esami conclusivi di corsi professionali di
livello dirigenziale in materie di tipo attinente e/o  omogeneo  alle
mansioni  proprie  del  profilo  professionale  cui  si  accede,  con
gradualita' di punteggio anche in relazione alla  durata  del  corso,
che  comunque  dovra'  essere  superiore a quindici giorni effettivi:
(fino ad un massimo complessivo di punti 1  e  di  0,20  per  ciascun
corso).
   d)   Funzioni  superiori  di  qualifica  dirigenziale  formalmente
attribuite, con gradualita' di punteggio  conformemente  alla  durata
del   relativo   incarico,  comunque  superiore  ai  sessanta  giorni
consecutivi nell'arco dell'anno: (fino ad un massimo di punti 1).
    e)   Possesso   del   diploma  di  laurea  attinente  al  profilo
professionale cui si riferisce il concorso: (punti 2).
   Inoltre,  per  il  punteggio  del  diploma  di  laurea, fino ad un
massimo di punti 1 secondo la seguente graduazione:
    da 66 a 90 (punti 0.25);
    da 91 a 98 (punti 0.25);
    da 99 a 107 (punti 0.25);
    da 108 a 110 e lode (punti 0.25).
   f)  Superamento  di  esami  professionali,  di  corsi universitari
post-laurea con esame finale, di concorsi per esami per  l'iscrizione
ad  albi  nazionali,  in  materie di tipo attinente e/o omogeneo alle
mansioni proprie del profilo cui si accede per la  partecipazione  ai
quali  sia previsto come requisito il possesso del diploma di laurea:
(fino ad un massimo complessivo di punti 1  e  di  0.25  per  ciascun
titolo).
   g)  Pubblicazioni  scientifiche di cui il candidato risulti essere
unico autore, intendendosi come tali soltanto  quelle  effettivamente
edite  come  monografie  o  su  riviste  specializzate, relative alle
discipline  giuridiche,   amministrative,   economiche   e   tecniche
attinenti  all'attivita'  ed  ai servizi propri dell'amministrazione,
che rechino effettivamente un contributo apprezzabile  alla  dottrina
ovvero alla pratica professionale: (fino ad un massimo complessivo di
punti 1 e di 0.25 per ciascuna pubblicazione).
   h)  Lavori  originali,  svolti  su  formale  incarico conferito al
dipendente dalla giunta regionale o dal consiglio di  amministrazione
degli  enti  regionali  per il personale degli enti medesimi, che non
costituiscono normali attivita' di ufficio e che vertono su questioni
di  particolare  rilievo  attinenti  ai servizi dell'amministrazione:
(fino ad un massimo complessivo di punti 1  e  di  0.25  per  ciascun
lavoro originale).
   Saranno comunque esclusi dalla valutazione:
    1)  i  disegni  di  legge  regionali e relative relazioni nonche'
circolari e regolamenti, in quanto atti di  competenza  della  giunta
regionale, del suo presidente o degli assessori regionali;
    2) gli atti, elaborati o documenti predisposti o presentati dagli
assessori o dagli enti regionali in  base  ad  obblighi  di  legge  o
statutari che affidano ad essi la relativa competenza;
    3)  relazioni, atti ed elaborati predisposti da gruppi di lavoro,
commissioni e comitati, in quanto non  individuabile  l'apporto  dato
dall'interessato  o  che  comunque non costituiscono lavoro originale
autonomo;
    4)  interventi  e  relazioni predisposti per convegni, congressi,
tavole  rotonde  o  simili,   tranne   quelli   svolti   direttamente
dall'interessato nei predetti consessi.
    i)  Relazione  di cui agli articoli 6, 7 e 8: (fino ad un massimo
di punti 35).
   Fermo restando quanto previsto agli articoli 3, quarto comma, e 12
del presente regolamento, i titoli di cui ai punti c), g) ed  h),  ai
fini  della  valutazione,  devono  riferirsi  al  periodo di servizio
prestato nella qualifica di funzionario.
 
                         Visto, il Presidente
                               BIASUTTI
 
  (Omissis).