Art. 2.
 
   Le   percentuali   applicabili  sulla  spesa  ammissibile  per  la
determinazione delle quote del contributo, ai sensi dell'art. 3 della
legge regionale n. 60/1982, sono le seguenti:
    a)  50%  del  saggio  ufficiale di sconto (con arrotondamento per
difetto al decimo punto)  per  le  iniziative  concernenti  opere  da
realizzare  nei  territori  in  cui  operano  le aziende autonome del
turismo della regione;
    b)  45%  del  saggio  ufficiale di sconto (con arrotondamento per
difetto al decimo di punto) per le iniziative  concernenti  opere  da
realizzare nelle altre zone della regione.