Art. 2. Le percentuali applicabili sulla spesa ammissibile per la determinazione delle quote del contributo, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 60/1982, sono le seguenti: a) 50% del saggio ufficiale di sconto (con arrotondamento per difetto al decimo punto) per le iniziative concernenti opere da realizzare nei territori in cui operano le aziende autonome del turismo della regione; b) 45% del saggio ufficiale di sconto (con arrotondamento per difetto al decimo di punto) per le iniziative concernenti opere da realizzare nelle altre zone della regione.