Art. 3.
 
   La   percentuale   applicabile  sulla  spesa  ammissibile  per  la
determinazione  delle  quote  di  contributo  per  gli  esercizi   di
ristorazione,  di  cui  all'art.  10-  bis  della  legge regionale n.
60/1982, e' pari al 50% del saggio ufficiale di sconto.