Art. 4.
 
   Fatto  salvo quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 31
ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche, per le opere  realizzate
da enti pubblici, il termine di ultimazione dei lavori e' fissato dal
direttore regionale del commercio e del turismo da un minimo di 6  ad
un  massimo  di  36  mesi,  a  decorrere  dalla  data  del decreto di
concessione del contributo.
   Il direttore del commercio e del turismo puo' prorogare il termine
di cui al precedente comma per motivate ragioni.