Art. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche, per le opere realizzate da enti pubblici, il termine di ultimazione dei lavori e' fissato dal direttore regionale del commercio e del turismo da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mesi, a decorrere dalla data del decreto di concessione del contributo. Il direttore del commercio e del turismo puo' prorogare il termine di cui al precedente comma per motivate ragioni.