Art. 5. La destinazione dell'immobile, oggetto del contributo regionale deve essere mantenuta, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 60/1982, per un periodo di dieci anni dalla data del decreto di concessione qualora le iniziative concernano opere di recupero, adattamento, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione e per un periodo di quindici anni dalla stessa data quando le iniziative concernano la costruzione di nuovi edifici.