Art. 5.
 
   La  destinazione  dell'immobile,  oggetto del contributo regionale
deve essere mantenuta, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale  n.
60/1982,  per  un  periodo  di  dieci  anni dalla data del decreto di
concessione qualora  le  iniziative  concernano  opere  di  recupero,
adattamento, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione
e per un periodo  di  quindici  anni  dalla  stessa  data  quando  le
iniziative concernano la costruzione di nuovi edifici.