Art. 2.
 
   Qualora  l'iniziativa  riguardi  nuove  costruzioni  di  strutture
ricettive, impianti per la nautica da diporto, impianti  funiviari  o
impianti complementari all'attivita' turistica, comportanti una spesa
superiore a 2.000 milioni, le domande, oltreche' dalla documentazione
indicata  dall'art. 9 della legge regionale n. 16/1965, devono essere
corredate dalla seguente:
    a) piano di finanziamento dell'opera;
    b)  relazione  illustrativa  indicante la presumibile occupazione
derivante dalla realizzazione dell'opera,  nonche'  le  modalita'  di
gestione.
   Qualora   la   giunta   regionale   lo   ritenga   opportuno,   in
considerazione della  locazione  dell'opera,  puo'  essere  richiesta
anche una relazione sull'impatto ambientale.