Art. 2. Qualora l'iniziativa riguardi nuove costruzioni di strutture ricettive, impianti per la nautica da diporto, impianti funiviari o impianti complementari all'attivita' turistica, comportanti una spesa superiore a 2.000 milioni, le domande, oltreche' dalla documentazione indicata dall'art. 9 della legge regionale n. 16/1965, devono essere corredate dalla seguente: a) piano di finanziamento dell'opera; b) relazione illustrativa indicante la presumibile occupazione derivante dalla realizzazione dell'opera, nonche' le modalita' di gestione. Qualora la giunta regionale lo ritenga opportuno, in considerazione della locazione dell'opera, puo' essere richiesta anche una relazione sull'impatto ambientale.