Art. 5.
 
   Qualora  il finanziamento riguardi l'acquisto di attrezzature e di
arredi, il termine per portare a compimento l'iniziativa  e'  fissato
da  un  minimo  di  sei  a un massimo di diciotto mesi dalla data del
decreto di concessione.
   Qualora  il  finanziamento  riguardi la realizzazione di opere, il
termine per portare a compimento l'iniziativa e' fissato da un minimo
di  sei  a  un  massimo  di  trentasei mesi dalla data del decreto di
concessione.
   Eventuali  proroghe  sono  concesse,  per  motivate  ragioni,  dal
direttore regionale del commercio e turismo.
   Sono  fatte  salve  le  norme  previste  dalla  legge regionale n.
46/1986 per le opere di competenza di enti pubblici.