Art. 5. Qualora il finanziamento riguardi l'acquisto di attrezzature e di arredi, il termine per portare a compimento l'iniziativa e' fissato da un minimo di sei a un massimo di diciotto mesi dalla data del decreto di concessione. Qualora il finanziamento riguardi la realizzazione di opere, il termine per portare a compimento l'iniziativa e' fissato da un minimo di sei a un massimo di trentasei mesi dalla data del decreto di concessione. Eventuali proroghe sono concesse, per motivate ragioni, dal direttore regionale del commercio e turismo. Sono fatte salve le norme previste dalla legge regionale n. 46/1986 per le opere di competenza di enti pubblici.