Art. 10.
 
   All'art. 18 sono aggiunti i seguenti commi:
   "L'ufficio   di   vigilanza   e   controllo   e'   costituito  con
provvedimento della  giunta  regionale  che  fissa  il  numero  e  le
qualifiche  di  personale  permanente che potra' essere affiancato da
altri dipendenti regionali appartenenti anche ad altri settori ed  in
possesso di particolari competenze professionali.
   Gli ispettori per le particolari funzioni sono autorizzati all'uso
del  mezzo  proprio  secondo  le   norme   previste   dalla   vigente
legislazione statale e regionale".