Art. 10. All'art. 18 sono aggiunti i seguenti commi: "L'ufficio di vigilanza e controllo e' costituito con provvedimento della giunta regionale che fissa il numero e le qualifiche di personale permanente che potra' essere affiancato da altri dipendenti regionali appartenenti anche ad altri settori ed in possesso di particolari competenze professionali. Gli ispettori per le particolari funzioni sono autorizzati all'uso del mezzo proprio secondo le norme previste dalla vigente legislazione statale e regionale".