Art. 11.
 
   Al primo comma dell'art. 20 fra le parole "degli operatori" e "per
la formazione professionale" e' inserito:
"docenti e non docenti".
   Al  comma  2,  sez.  A  la frase "incaricati a tempo indeterminato
dalla data del 30 luglio 1980" e' sostituito con "incaricati a  tempo
indeterminato alla data del 30 giugno 1982".
   Al  comma  2,  sez. B la frase "in servizio al 30 giugno 1982", e'
sostituita con la seguente: "incaricati a tempo indeterminato assunti
successivamente  al  30  giugno  1982 ed in servizio alla data del 30
giugno 1986".
   I commi 4 e 5 sono cosi' sostituiti:
   "Il  personale  avente  i  requisiti  di cui alle sezioni A e B e'
iscritto all'albo a cura dell'assessorato competente su domanda degli
interessati  da  presentarsi allo stesso, per il tramite dell'ente di
appartenenza, entro trenta giorni  dall'approvazione  della  presente
legge.
   Il  personale avente i requisiti di cui alla sezione C e' iscritto
all'albo su domanda  degli  interessati  da  presentarsi  annualmente
sessanta giorni prima dell'inizio delle attivita'. E' ammesso ricorso
alla giunta regionale che decide in  via  definitiva  entro  sessanta
giorni  dalla pubblicazione dell'albo e dei successivi aggiornamenti.
   Il  personale  iscritto  alla sez. A dell'albo determina il numero
relativo dei posti in albo che resta cosi' bloccato.
   Il  personale  iscritto alle sezioni A e B dell'albo e' soggetto a
processo di mobilita' secondo quanto previsto dal CCNL.
   Il personale iscritto alla sezione A dell'albo e' impiegato in via
prioritaria nelle attivita' formative  e  nei  servizi  previsti  dal
piano   regionale,   anche   attraverso  processi  di  aggiornamento,
riqualificazione e mobilita'.
   Il personale iscritto alla sezione B ha diritto ad essere iscritto
alla  sezione  A   su   posti   lasciati   liberi   per   dimissioni,
pensionamento,  ecc.  dal  personale precedentemente inserito in tale
sezione.
   Il  personale  iscritto  alla  sezione  C  dell'albo  puo'  essere
utilizzato solo con  contratto  a  termine  per  supplenze,  comunque
escludendo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
   L'eventuale  assunzione  con  contratto  a  tempo indeterminato di
personale iscritto alla sezione C dell'albo  puo'  essere  effettuato
solo  per  effettive  esigenze  e  comunque  una  volta  esuriti  gli
eventuali processi di mobilita'.
   A  far  data  dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge, il
reclutamento di nuovo personale potra' avvenire solo sulla  base  del
piano annuale di impiego del personale".