Art. 11. Al primo comma dell'art. 20 fra le parole "degli operatori" e "per la formazione professionale" e' inserito: "docenti e non docenti". Al comma 2, sez. A la frase "incaricati a tempo indeterminato dalla data del 30 luglio 1980" e' sostituito con "incaricati a tempo indeterminato alla data del 30 giugno 1982". Al comma 2, sez. B la frase "in servizio al 30 giugno 1982", e' sostituita con la seguente: "incaricati a tempo indeterminato assunti successivamente al 30 giugno 1982 ed in servizio alla data del 30 giugno 1986". I commi 4 e 5 sono cosi' sostituiti: "Il personale avente i requisiti di cui alle sezioni A e B e' iscritto all'albo a cura dell'assessorato competente su domanda degli interessati da presentarsi allo stesso, per il tramite dell'ente di appartenenza, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge. Il personale avente i requisiti di cui alla sezione C e' iscritto all'albo su domanda degli interessati da presentarsi annualmente sessanta giorni prima dell'inizio delle attivita'. E' ammesso ricorso alla giunta regionale che decide in via definitiva entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'albo e dei successivi aggiornamenti. Il personale iscritto alla sez. A dell'albo determina il numero relativo dei posti in albo che resta cosi' bloccato. Il personale iscritto alle sezioni A e B dell'albo e' soggetto a processo di mobilita' secondo quanto previsto dal CCNL. Il personale iscritto alla sezione A dell'albo e' impiegato in via prioritaria nelle attivita' formative e nei servizi previsti dal piano regionale, anche attraverso processi di aggiornamento, riqualificazione e mobilita'. Il personale iscritto alla sezione B ha diritto ad essere iscritto alla sezione A su posti lasciati liberi per dimissioni, pensionamento, ecc. dal personale precedentemente inserito in tale sezione. Il personale iscritto alla sezione C dell'albo puo' essere utilizzato solo con contratto a termine per supplenze, comunque escludendo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. L'eventuale assunzione con contratto a tempo indeterminato di personale iscritto alla sezione C dell'albo puo' essere effettuato solo per effettive esigenze e comunque una volta esuriti gli eventuali processi di mobilita'. A far data dell'entrata in vigore della presente legge, il reclutamento di nuovo personale potra' avvenire solo sulla base del piano annuale di impiego del personale".