Art. 16. All'art. 36, e' aggiunto il comma seguente: "La giunta regionale, e' autorizzata all'utilizzo dei fondi necessari per le attivita' dei centri regionali in caso di ritardo nell'approvazione del piano di formazione professionale. Anche l'attivita' formativa puo' essere avviata nelle more di approvazione del piano di formazione professionale".