Art. 16.
 
   All'art. 36, e' aggiunto il comma seguente:
   "La  giunta  regionale,  e'  autorizzata  all'utilizzo  dei  fondi
necessari per le attivita' dei centri regionali in  caso  di  ritardo
nell'approvazione   del  piano  di  formazione  professionale.  Anche
l'attivita' formativa puo' essere avviata nelle more di  approvazione
del piano di formazione professionale".