Art. 2. Al terzo comma dell'art. 3 dopo le parole "dei disadattati", aggiungere: "e promuove, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenti di assistenza psico pedagogica tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attivita' formativa e favorirne l'integrazione sociale".