Art. 2.
 
   Al  terzo  comma  dell'art.  3  dopo  le parole "dei disadattati",
aggiungere:
"e  promuove,  avvalendosi  delle  strutture territoriali competenti,
idonei  interventi  di  assistenti  di  assistenza  psico  pedagogica
tecnica  e  sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi
del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al  fine  di
assicurarne   il  completo  inserimento  nell'attivita'  formativa  e
favorirne l'integrazione sociale".