Art. 3. Il secondo comma dell'art. 5 e' cosi' sostituito: "Le attivita' di formazione professionale possono essere svolte altresi', su autorizzazione dell'assessorato competente, presso sedi occasionali se finalizzate all'occupazione immediata utilizzando ove possibile, nel settore dell'agricoltura il personale iscritto all'albo".