Art. 3.
 
   Il secondo comma dell'art. 5 e' cosi' sostituito:
   "Le  attivita'  di  formazione professionale possono essere svolte
altresi', su autorizzazione dell'assessorato competente, presso  sedi
occasionali  se finalizzate all'occupazione immediata utilizzando ove
possibile,  nel  settore  dell'agricoltura  il   personale   iscritto
all'albo".