Art. 4.
 
   All'art.  7,  comma  2,  punto  a) tra le parole "operando" e "ove
sia", si inserisce:
   "Il  riequilibrio  tra  gestione  diretta e convenzionata altresi'
operando".
   Al punto 2 del terzo comma, dopo le parole "idonee", aggiungere:
"a    garantire   l'attivita'   gestionale   in   caso   di   ritardi
nell'erogazione del finanziamento regionale".
   Al  punto  7 del medesimo comma e' aggiunto: "e sul raggiungimento
degli obiettivi formativi richiesti dalla programmazione  regionale".
   Il quarto comma e' sostituito dai seguenti commi:
   "La  stipula  e  la  vigenza della convenzione con gli enti di cui
alla   lettera   b)   del   presente   articolo   sono    subordinate
all'accertamento ed alla sussistenza dei predetti requisiti.
   A  tal  fine  l'assessorato  competente,  mediante i propri uffici
ispettivi procedera' ad una preliminare  verifica  e  trasmettera'  i
verbali  delle ispezioni effettuate alla commissione regionale di cui
all'art. 12 che  esprimera'  parere  preventivo  entro  e  non  oltre
quindici  giorni  sull'esistenza dei requisiti predetti ai fini della
stipula della convezione secondo quanto previsto al  successivo  art.
8.  Trascorso  inutilmente  il  predetto  termine la giunta regionale
adotta i provvedimenti di sua competenza.
   Nell'arco   di  durata  della  convenzione  gli  uffici  ispettivi
dell'assessorato competente, procederanno a successive  verifiche  da
effettuarsi  periodicamente  per l'accertamento della sussistenza dei
requisiti richiesti.
   Il  venir  meno  di uno dei requisiti dara' luogo alla sospensione
del rapporto di convenzione  che  sara'  disposto  con  provvedimento
della giunta regionale su proposta dell'assessore competente.
   Trascorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento senza che
l'ente abbia provveduto al ripristino  delle  condizioni  di  cui  al
precedente  comma,  il  rapporto  di  convenzione  decade con effetto
immediato e non potra' piu' essere rinnovato con lo stesso ente.
   La  cessazione  del  rapporto di convenzione verra' immediatamente
comunicata al consiglio regionale e alla commissione regionale di cui
all'art. 12 a cura dell'assessore competente per materia.
   In  caso  di  decadenza  del  rapporto  di  convenzione  nel corso
dell'attivita'   formativa   la   giunta   regionale   adottera'    i
provvedimenti  necessari  per la continuazione dei corsi tutelando le
posizioni di lavoro".
   All'ultimo comma dell'art. 7 e' aggiunto:
   "La  Regione  puo'  anche  stipulare  particolari  convenzioni con
l'ISFOL o con  universita'  ed  istituti  di  ricerca  con  finalita'
formative,  relative  sia  alla progettazione dei piani programmatici
che alla realizzazione  di  particolari  moduli  formativi,  sia  per
aggiornamento e riconversione del personale".