Art. 4. All'art. 7, comma 2, punto a) tra le parole "operando" e "ove sia", si inserisce: "Il riequilibrio tra gestione diretta e convenzionata altresi' operando". Al punto 2 del terzo comma, dopo le parole "idonee", aggiungere: "a garantire l'attivita' gestionale in caso di ritardi nell'erogazione del finanziamento regionale". Al punto 7 del medesimo comma e' aggiunto: "e sul raggiungimento degli obiettivi formativi richiesti dalla programmazione regionale". Il quarto comma e' sostituito dai seguenti commi: "La stipula e la vigenza della convenzione con gli enti di cui alla lettera b) del presente articolo sono subordinate all'accertamento ed alla sussistenza dei predetti requisiti. A tal fine l'assessorato competente, mediante i propri uffici ispettivi procedera' ad una preliminare verifica e trasmettera' i verbali delle ispezioni effettuate alla commissione regionale di cui all'art. 12 che esprimera' parere preventivo entro e non oltre quindici giorni sull'esistenza dei requisiti predetti ai fini della stipula della convezione secondo quanto previsto al successivo art. 8. Trascorso inutilmente il predetto termine la giunta regionale adotta i provvedimenti di sua competenza. Nell'arco di durata della convenzione gli uffici ispettivi dell'assessorato competente, procederanno a successive verifiche da effettuarsi periodicamente per l'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti. Il venir meno di uno dei requisiti dara' luogo alla sospensione del rapporto di convenzione che sara' disposto con provvedimento della giunta regionale su proposta dell'assessore competente. Trascorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento senza che l'ente abbia provveduto al ripristino delle condizioni di cui al precedente comma, il rapporto di convenzione decade con effetto immediato e non potra' piu' essere rinnovato con lo stesso ente. La cessazione del rapporto di convenzione verra' immediatamente comunicata al consiglio regionale e alla commissione regionale di cui all'art. 12 a cura dell'assessore competente per materia. In caso di decadenza del rapporto di convenzione nel corso dell'attivita' formativa la giunta regionale adottera' i provvedimenti necessari per la continuazione dei corsi tutelando le posizioni di lavoro". All'ultimo comma dell'art. 7 e' aggiunto: "La Regione puo' anche stipulare particolari convenzioni con l'ISFOL o con universita' ed istituti di ricerca con finalita' formative, relative sia alla progettazione dei piani programmatici che alla realizzazione di particolari moduli formativi, sia per aggiornamento e riconversione del personale".