Art. 10.
                              Direttore
 
   Ad ogni laboratorio privato e' preposto un direttore, che non puo'
dirigerne altri e che deve garantire la propria presenza  per  almeno
la  meta'  di  ore  di  apertura  settimanale del laboratorio fissate
all'atto della concessione di autorizzazione, fermo restando  che  in
ogni caso deve essere garantita la presenza di almeno un laureato per
l'intero arco di attivita' giornaliera del laboratorio.
   Il  direttore  del  laboratorio  deve  essere  medico  o biologo o
chimico e deve essere iscritto all'albo dell'ordine di  appartenenza,
essere  in  possesso  della  laurea  in  medicina e chirurgia e della
specializzazione o libera docenza in una delle branche  attinenti  il
laboratorio  di analisi cliniche ovvero, in alternativa, della laurea
in scienze biologiche o in chimica e della specializzazione o  libera
docenza  in  una  delle  branche  attinenti il laboratorio di analisi
nelle quali  e'  consentita  dalle  norme  vigenti  l'ammissione  dei
biologi o dei chimici. In alternativa alla specializzazione, vale per
tali  figure  professionali  un  servizio  quinquennale  di  ruolo  o
equiparato ai sensi delle vigenti leggi presso pubblici laboratori di
analisi di presidi ospedalieri, istituti  universitari,  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, istituzioni sanitarie di cui
all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  nonche'  presso  i
laboratori  di  analisi  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e del
Consiglio nazionale delle ricerche.
   Qualora  il direttore sia un biologo o un chimico, il laboratorio,
per gli atti di natura medica,  deve  avvalersi  di  un  laureato  in
medicina e chirurgia iscritto nell'albo professionale.
   Il  direttore  sceglie  ed  approva  i metodi di analisi, risponde
dell'attendibilita' dei risultati,  organizza  i  servizi  nonche'  i
controlli  di  qualita',  vigila sulla idoneita' delle attrezzature e
degli impianti, vigila  sulla  refertazione,  sulla  registrazione  e
sull'archiviazione  degli  esami,  presta  direttamente,  o tramite i
collaboratori medici a cio' destinati, consulenza  medica  necessaria
per l'interpretazione dei risultati.
   In  caso  di  assenza  o  impedimento  del direttore responsabile,
valgono le disposizioni di  cui  all'ultimo  comma  dell'art.  9  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984.
   Compete  al  direttore  o  a  un  collaboratore laureato, all'uopo
delegato, la firma dei referti.
   Qualora   il  laboratorio  intenda  svolgere  anche  attivita'  di
anatomia, istologia  patologica  e  citodiagnostica,  l'addetto  deve
essere  laureato  in  medicina e chirurgia e in possesso della libera
docenza o specializzazione o  della  idoneita'  a  primario  o  aiuto
ospedaliero,  ovvero  aver prestato servizio di ruolo o equiparato ai
sensi delle vigenti leggi  presso  l'ente  pubblico  in  servizio  di
anatomia e istologia patologica per almeno cinque anni.
   Il direttore tecnico e' altresi' responsabile:
     a) dell'applicazione del regolamento interno;
     b)  dello  stato  igienico  dei  locali,  dello  smaltimento dei
rifiuti speciali  ai  sensi  della  normativa  vigente,  dello  stato
dell'attrezzatura  e  degli  impianti,  delle scorte e dello stato di
conservazione dei reattivi e del materiale impiegato,  nonche'  delle
norme  di  tutela  degli  operatori  contro  i rischi derivanti dalla
specifica attivita';
     c)   della   registrazione,  trascrizione  e  archiviazione  dei
 
referti;
     d) delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti leggi.