Art. 11. Locali La dotazione minima del laboratorio e' costituita dai seguenti locali: a) un vano di attesa; b) un vano per il prelievo e per la raccolta dei campioni; c) due vani di adeguata superficie per l'esecuzione delle analisi, o uno divisibile mediante parete mobile, nonche' un locale separato per esami batteriologici; d) un vano per le attivita' amministrative e per l'archivio; e) un vano di sosta fornito delle attrezzature idonee per il primo soccorso; f) un vano per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria; g) almeno due servizi igienici, uno dei quali destinato esclusivamente agli utenti. La superficie complessiva dei locali non deve essere inferiore a mq 100 e, in ogni caso, deve garantire la disponibilita' di almeno mq 12 per operatore. I locali per lo svolgimento delle attivita' di diagnostica radioisotopica devono essere separati e rispondere alle norme protezionistiche previste dalle vigenti disposizioni in materia. Per ogni settore specializzato aggregato ad un laboratorio generale di base, deve essere altresi' prevista la disponibilita' di locali per il lavoro analitico, aventi superficie non inferiore a mq 20.