Art. 11.
                                Locali
 
   La  dotazione  minima  del  laboratorio e' costituita dai seguenti
locali:
     a) un vano di attesa;
     b) un vano per il prelievo e per la raccolta dei campioni;
     c)  due  vani  di  adeguata  superficie  per  l'esecuzione delle
analisi, o uno divisibile mediante parete mobile, nonche'  un  locale
separato per esami batteriologici;
     d) un vano per le attivita' amministrative e per l'archivio;
     e)  un  vano  di  sosta fornito delle attrezzature idonee per il
primo soccorso;
     f) un vano per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
     g)   almeno  due  servizi  igienici,  uno  dei  quali  destinato
esclusivamente agli utenti.
   La  superficie  complessiva dei locali non deve essere inferiore a
mq 100 e, in ogni caso, deve garantire la disponibilita' di almeno mq
12 per operatore.
   I  locali  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  diagnostica
radioisotopica  devono  essere  separati  e  rispondere  alle   norme
protezionistiche previste dalle vigenti disposizioni in materia.
   Per   ogni  settore  specializzato  aggregato  ad  un  laboratorio
generale di base, deve essere altresi' prevista la disponibilita'  di
locali  per il lavoro analitico, aventi superficie non inferiore a mq
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