Art. 14.
                     Procedure di autorizzazione
 
   L'assessore regionale competente, acquisito il parere del comitato
di gestione dell'U.S.S.L. territorialmente competente, nonche'  della
commissione   tecnico-consultiva   regionale  di  cui  al  successivo
articolo 18, decide, entro 90  giorni  dalla  data  di  presentazione
della  domanda all'U.S.S.L., sull'ammissibilita' della domanda, dando
comunicazione dell'esito della stessa al  richiedente,  nonche'  alla
U.S.S.L. interessata.
   Con  la  comunicazione  di cui sopra e' contestualmente fissato il
termine utile, comunque non inferiore a centoottanta giorni,  per  il
completo allestimento della struttura progettata.
   Vengono   inoltre   segnalati,   se   necessario,   gli  eventuali
adeguamenti o modifiche da apportare al progetto.
   Entro il termine indicato dalla comunicazione di cui al precedente
comma, il richiedente deve, a pena  di  decadenza  della  preliminare
decisione  di cui al primo comma del presente articolo, dare conferma
dell'avvenuto allestimento e trasmettere all'assessorato  competente:
     a) certificato di agibilita' e di abitabilita' dei locali;
     b) certificato di idoneita', ai fini protezionistici, dei locali
separati eventualmente adibiti ad esami radio-immunologici,  ai  fini
dell'art.  96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185;
     c)  dichiarazione,  a firma autenticata nelle forme di legge, di
accettazione dell'incarico e  della  conseguente  responsabilita'  da
parte del direttore tecnico designato;
     d)  le  generalita',  i  titoli  professionali e la qualifica di
tutti gli operatori, ivi compreso originale o copia  autenticata  del
diploma di scuola professionale, nonche' diploma di abilitazione e di
isccrizione all'albo professionale, ove prevista dalle presenti norme
o da altre disposizioni di legge;
     e) copia del regolamento interno;
     f)   ricevuta  comprovante  l'avvenuto  versamento  della  tassa
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
   Espletate le opportune verifiche e sopralluoghi, soprattutto in
ordine  all'acquisizione e installazione delle attrezzature previste,
nonche' al perfezionamento delle  procedure  per  l'acquisizione  del
personale,  mediante gli uffici regionali e con la collaborazione dei
servizi  dell'U.S.S.L.  territorialmente  competente,   su   proposta
dell'assessore  regionale  competente,  il  presidente  della  giunta
regionale rilascia, entro sessanta giorni dall'avvenuta  conferma  di
allestimento  da  parte  del titolare, il provvedimento definitivo di
autorizzazione.
   Qualora,   dopo   il  rilascio  del  provvedimento  definitivo  di
autorizzazione,  venga  trasferita,  per  atto   tra   vivi   o   per
successione,  la  titolarita' della struttura privata di diagnostica,
il successore deve  documentare  alla  giunta  regionale  la  propria
iscrizione   alla   C.C.I.A.A.   competente  per  territorio  e  deve
comunicare il proprio codice fiscale.
   Le  persone  giuridiche,  che  abbiano conseguito il provvedimento
definitivo di autorizzazione, devono comunicare alla giunta regionale
le   variazioni   concernenti   la   persona   del   proprio   legale
rappresentante.
   I  titolari  del provvedimento definitivo di autorizzazione devono
altresi' comunicare, tramite il competente assessorato,  alla  giunta
regionale   la   variazione  della  persona  del  direttore  tecnico,
documentando il possesso  dei  requisiti  di  cui  allart.  10  della
presente legge.
   Gli adempimenti di cui ai commi che precedono vanno compiuti entro
il termine di novanta giorni dal verificarsi dei rispettivi eventi.