Art. 14. Procedure di autorizzazione L'assessore regionale competente, acquisito il parere del comitato di gestione dell'U.S.S.L. territorialmente competente, nonche' della commissione tecnico-consultiva regionale di cui al successivo articolo 18, decide, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda all'U.S.S.L., sull'ammissibilita' della domanda, dando comunicazione dell'esito della stessa al richiedente, nonche' alla U.S.S.L. interessata. Con la comunicazione di cui sopra e' contestualmente fissato il termine utile, comunque non inferiore a centoottanta giorni, per il completo allestimento della struttura progettata. Vengono inoltre segnalati, se necessario, gli eventuali adeguamenti o modifiche da apportare al progetto. Entro il termine indicato dalla comunicazione di cui al precedente comma, il richiedente deve, a pena di decadenza della preliminare decisione di cui al primo comma del presente articolo, dare conferma dell'avvenuto allestimento e trasmettere all'assessorato competente: a) certificato di agibilita' e di abitabilita' dei locali; b) certificato di idoneita', ai fini protezionistici, dei locali separati eventualmente adibiti ad esami radio-immunologici, ai fini dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185; c) dichiarazione, a firma autenticata nelle forme di legge, di accettazione dell'incarico e della conseguente responsabilita' da parte del direttore tecnico designato; d) le generalita', i titoli professionali e la qualifica di tutti gli operatori, ivi compreso originale o copia autenticata del diploma di scuola professionale, nonche' diploma di abilitazione e di isccrizione all'albo professionale, ove prevista dalle presenti norme o da altre disposizioni di legge; e) copia del regolamento interno; f) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Espletate le opportune verifiche e sopralluoghi, soprattutto in ordine all'acquisizione e installazione delle attrezzature previste, nonche' al perfezionamento delle procedure per l'acquisizione del personale, mediante gli uffici regionali e con la collaborazione dei servizi dell'U.S.S.L. territorialmente competente, su proposta dell'assessore regionale competente, il presidente della giunta regionale rilascia, entro sessanta giorni dall'avvenuta conferma di allestimento da parte del titolare, il provvedimento definitivo di autorizzazione. Qualora, dopo il rilascio del provvedimento definitivo di autorizzazione, venga trasferita, per atto tra vivi o per successione, la titolarita' della struttura privata di diagnostica, il successore deve documentare alla giunta regionale la propria iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio e deve comunicare il proprio codice fiscale. Le persone giuridiche, che abbiano conseguito il provvedimento definitivo di autorizzazione, devono comunicare alla giunta regionale le variazioni concernenti la persona del proprio legale rappresentante. I titolari del provvedimento definitivo di autorizzazione devono altresi' comunicare, tramite il competente assessorato, alla giunta regionale la variazione della persona del direttore tecnico, documentando il possesso dei requisiti di cui allart. 10 della presente legge. Gli adempimenti di cui ai commi che precedono vanno compiuti entro il termine di novanta giorni dal verificarsi dei rispettivi eventi.