Art. 16. Vigilanza e sanzioni Allo scopo di verificare la rispondenza dei requisiti e del funzionamento delle strutture alle disposizioni della presente legge e garantire il corretto espletamento dell'attivita' delle stesse, l'assessore regionale competente, avvalendosi dei servizi della U.S.S.L. territorialmente competente, dispone periodiche ispezioni. Le ispezioni di cui sopra possono essere effettuate, altresi', in qualunque momento, su iniziativa della U.S.S.L. territorialmente competente. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 20.000.000 chiunque esercita attivita' di laboratorio diagnostico senza l'autorizzazione prevista dall'art. 14 della presente legge. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 chi dopo aver ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 14 della presente legge, modifichi la struttura, la funzionalita', le dotazioni ed ogni altra caratteristica del laboratorio diagnostico, oppure ne sospenda l'attivita', senza giusta causa, per un periodo superiore a due mesi. Qualsiasi forma di compartecipazione diretta o indiretta dei medici curanti agli utili derivanti da analisi eseguite in favore di propri pazienti inviati presso un laboratorio privato e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 20.000.000. Alla medesima sanzione amministrativa e' assoggettato il titolo del laboratorio privato e l'illecito viene comunicato ai competenti ordini professionali. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui ai 3 commi che precedono, da irrogarsi in conformita' dei princi'pi e delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi di particolare gravita', il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanita', puo' inoltre revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 14 della presente legge.