Art. 16.
                         Vigilanza e sanzioni
 
   Allo  scopo  di  verificare  la  rispondenza  dei  requisiti e del
funzionamento delle strutture alle disposizioni della presente  legge
e  garantire  il  corretto  espletamento dell'attivita' delle stesse,
l'assessore  regionale  competente,  avvalendosi  dei  servizi  della
U.S.S.L. territorialmente competente, dispone periodiche ispezioni.
   Le  ispezioni di cui sopra possono essere effettuate, altresi', in
qualunque momento,  su  iniziativa  della  U.S.S.L.  territorialmente
competente.
   E'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del pagamento di una
somma da L. 10.000.000 a L. 20.000.000 chiunque esercita attivita' di
laboratorio  diagnostico senza l'autorizzazione prevista dall'art. 14
della presente legge.
   E'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del pagamento di una
somma da  L.  1.000.000  a  L.  10.000.000  chi  dopo  aver  ottenuto
l'autorizzazione   prevista   dall'art.   14  della  presente  legge,
modifichi la struttura, la funzionalita', le dotazioni ed ogni  altra
caratteristica   del  laboratorio  diagnostico,  oppure  ne  sospenda
l'attivita', senza giusta causa, per un periodo superiore a due mesi.
   Qualsiasi  forma  di  compartecipazione  diretta  o  indiretta dei
medici curanti agli utili derivanti da analisi eseguite in favore  di
propri  pazienti  inviati  presso  un laboratorio privato e' soggetta
alla sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  L.
10.000.000 a L. 20.000.000.
   Alla  medesima  sanzione  amministrativa e' assoggettato il titolo
del laboratorio privato e l'illecito viene comunicato  ai  competenti
ordini professionali.
   Ferme  restando  le  sanzioni amministrative di cui ai 3 commi che
precedono,  da  irrogarsi  in  conformita'  dei  princi'pi  e   delle
procedure  di  cui  alla  legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi di
particolare  gravita',  il  presidente  della  giunta  regionale,  su
proposta  dell'assessore  alla  sanita',  puo'  inoltre revocare, con
provvedimento motivato, l'autorizzazione concessa ai sensi  dell'art.
14 della presente legge.