Art. 18.
                 Funzioni regionali per l'ordinamento
                   dei servizi di analisi cliniche
 
   Sono individuate le seguenti funzioni regionali:
     a)   formulazione   di   parere  in  merito  alle  richieste  di
autorizzazione all'apertura di laboratori;
     b)  indicazione  di criteri e modalita', nonche' formulazione di
pareri in ordine all'eventuale convenzionamento di strutture  private
di  laboratorio  autorizzate,  ad  eccezionale  supporto  della  rete
regionale di presidi diagnostici pubblici;
     c)  eame  dei  rilievi  comunicati  dalle Unita' socio sanitarie
locali o, comunque,  giunti  a  conoscenza  dell'assessore  regionale
competente,  in  merito al funzionamento dei laboratori autorizzati e
proposta alla giunta regionale dei provvedimenti conseguenti;
     d)   formulazione  di  proposte  in  ordine  all'attuazione  del
programma regionale di controllo di qualita' e verifica dei risulati,
come disciplinato da apposita legge regionale;
     e)  prestazioni  di  consulenza  scientifica  e  formulazione di
indicazioni sui valori di riferimento e sulle tecniche analitiche  da
utilizzare,  anche  al  fine  di  consentire una adeguata omogeneita'
anche nell'espressione dei risultati;
     f)  proposte  circa l'aggiornamento degli elenchi degli esami di
cui agli allegati 1 e 2 della presente legge;
     g)  proposte  in  ordine  alle  azioni  di  educazione sanitaria
dirette ad orientare le richieste dei medici su esami realmente utili
e necessari in relazione ad ogni forma morbosa, in funzione di quanto
disposto dalla legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  nonche'  dirette  a
disincentivare ogni inutile fenomeno di puro consumismo delle analisi
di laboratorio;
     h)  esecuzione  di  indagini e ricerche necessarie all'esercizio
dei propri compiti;
     i)   proposte  in  ordine  all'aggiornamento  dell'elenco  degli
standards di attrezzature;
     l)  controllo  di  affidabilita'  delle  nuove attrezzature e di
quelle esistenti, nonche' di kits di reattivi posti in commercio;
     m) predisposizione e messa in funzione di un programma periodico
di "controllo di qualita'", a  cui  devono  obbligatoriamente  essere
tenuti tutti i servizi di laboratorio sia pubblici che privati;
     n)   predisposizione   di  un  programma  di  gestione  dati  di
laboratorio, in previsione anche del collegamento con  i  servizi  di
informazione sanitaria delle UU.SS.SS.LL.;
     o)  consulenza alla giunta regionale ed all'assessore competente
in ordine a problemi  attinenti  il  complesso  delle  attivita'  dei
laboratori operanti nella Regione;
     p)   individuazione,   nonche'   definizione   dei   criteri  di
dimensionamento  e  modalita'  operative  dei  servizi  pubblici   di
laboratorio  in  rete  di  riferimento  regionale  previsti nel Piano
socio-sanitario regionale.
   Per  svolgere  le  funzioni  di  cui  ai  precedenti  commi  viene
costituita, entro novanta  giorni  dall'approvazione  della  presente
legge,    un'apposita   commissione   tecnico-consultiva   presieduta
dall'assessore regionale competente, o da suo delegato, e composta da
sette  membri esperti designati dal consiglio regionale fra i primari
a tempo pieno dei servizi pubblici di laboratorio analisi, da quattro
membri designati dalle associazioni scientifiche piu' rappresentative
in  campo  nazionale  e  da  tre  membri   designati   dagli   ordini
professionali dei medici, dei biologi, dei chimici.
   La  commissione esprime pareri sulle materie afferenti le funzioni
di cui ai punti a) , b)  ,  c)  e  d).  I  sette  membri  primari  di
laboratorio,  che costituiscono apposita sezione, forniscono elementi
di valutazione in ordine ai punti da e) a p).
   Le  funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale
designato dall'assessorato regionale alla sanita'.