Art. 18. Funzioni regionali per l'ordinamento dei servizi di analisi cliniche Sono individuate le seguenti funzioni regionali: a) formulazione di parere in merito alle richieste di autorizzazione all'apertura di laboratori; b) indicazione di criteri e modalita', nonche' formulazione di pareri in ordine all'eventuale convenzionamento di strutture private di laboratorio autorizzate, ad eccezionale supporto della rete regionale di presidi diagnostici pubblici; c) eame dei rilievi comunicati dalle Unita' socio sanitarie locali o, comunque, giunti a conoscenza dell'assessore regionale competente, in merito al funzionamento dei laboratori autorizzati e proposta alla giunta regionale dei provvedimenti conseguenti; d) formulazione di proposte in ordine all'attuazione del programma regionale di controllo di qualita' e verifica dei risulati, come disciplinato da apposita legge regionale; e) prestazioni di consulenza scientifica e formulazione di indicazioni sui valori di riferimento e sulle tecniche analitiche da utilizzare, anche al fine di consentire una adeguata omogeneita' anche nell'espressione dei risultati; f) proposte circa l'aggiornamento degli elenchi degli esami di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge; g) proposte in ordine alle azioni di educazione sanitaria dirette ad orientare le richieste dei medici su esami realmente utili e necessari in relazione ad ogni forma morbosa, in funzione di quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' dirette a disincentivare ogni inutile fenomeno di puro consumismo delle analisi di laboratorio; h) esecuzione di indagini e ricerche necessarie all'esercizio dei propri compiti; i) proposte in ordine all'aggiornamento dell'elenco degli standards di attrezzature; l) controllo di affidabilita' delle nuove attrezzature e di quelle esistenti, nonche' di kits di reattivi posti in commercio; m) predisposizione e messa in funzione di un programma periodico di "controllo di qualita'", a cui devono obbligatoriamente essere tenuti tutti i servizi di laboratorio sia pubblici che privati; n) predisposizione di un programma di gestione dati di laboratorio, in previsione anche del collegamento con i servizi di informazione sanitaria delle UU.SS.SS.LL.; o) consulenza alla giunta regionale ed all'assessore competente in ordine a problemi attinenti il complesso delle attivita' dei laboratori operanti nella Regione; p) individuazione, nonche' definizione dei criteri di dimensionamento e modalita' operative dei servizi pubblici di laboratorio in rete di riferimento regionale previsti nel Piano socio-sanitario regionale. Per svolgere le funzioni di cui ai precedenti commi viene costituita, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, un'apposita commissione tecnico-consultiva presieduta dall'assessore regionale competente, o da suo delegato, e composta da sette membri esperti designati dal consiglio regionale fra i primari a tempo pieno dei servizi pubblici di laboratorio analisi, da quattro membri designati dalle associazioni scientifiche piu' rappresentative in campo nazionale e da tre membri designati dagli ordini professionali dei medici, dei biologi, dei chimici. La commissione esprime pareri sulle materie afferenti le funzioni di cui ai punti a) , b) , c) e d). I sette membri primari di laboratorio, che costituiscono apposita sezione, forniscono elementi di valutazione in ordine ai punti da e) a p). Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dall'assessorato regionale alla sanita'.