Art. 19. Norme per i laboratori autorizzati I titolari delle strutture private di diagnostica di laboratorio, gia' autorizzate a qualsiasi titolo e da chiunque prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 e dall'art. 96, primo comma, punto b), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono avanzare richiesta di conferma dell'autorizzazione della struttura, che intendono mantenere in esercizio, agli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, allegando idonea documentazione, dalla quale emerga: a) l'idoneita' ai fini protezionistici dei locali separati eventualmente adibiti ad esami radioimmunologici; b) il codice fiscale del richidente; c) la sede e denominazione del laboratorio, nonche' la sede dell'eventuale punto di prelievo; d) il numero e la destinazione dei locali, compreso l'eventuale punto di prelievo su planimetria 1:100; e) l'elenco dettagliato delle attrezzature e degli impianti in esercizio; f) il nominativo del direttore tecnico o suo sostituto ed i relativi titoli di studio e professionali, nonche' la conferma di accettazione dell'incarico, con firma autenticata nelle forme di legge; g) i nominativi, le qualifiche, i titoli di studio e professionali, il tipo di rapporto di lavoro e l'orario settimanale di tutto il personale di servizio; h) l'orario di attivita' e di apertura al pubblico della struttura; i) copia dell'atto costitutivo e sue successive variazioni, se il titolare e' persona giuridica, e le generalita' del legale rappresentante; l) la calassificazione funzionale ai sensi del precedente art. 4, proposta per il laboratorio; m) riepilogo dell'attivita' effettuata nell'anno precedente, mediante compilazione di apposito schema fornito dalla giunta regionale; n) copia del regolamento interno. Le autorizzazioni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge mantengono validita', fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle disposizioni stabilite dalla presente legge entro i termini prescritti al successivo comma 4. La giunta regionale provvede alla conferma dell'autorizzazione, indicando, se del caso, i necessari adeguamenti, sulla base della documentazione prodotta e delle eventuali verifiche disposte, sentito il parere dell'U.S.S.L. territorialmente competente, nonche' della commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'art. 18. Ferma restando l'immediata applicazione di quanto disposto dal 6 comma dell'art. 10, nonche' degli articoli 2, ultimo comma, e 8 della presente legge, i titolari delle strutture devono produrre idonea documentazione attestante la realizzazione degli adempimenti prescritti, entro i termini fissati dal secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidene del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984, e cioe' entro il 10 febbraio 1989. Il mancato adeguamento entro tali termini costituisce motivo di immediata sospensione dell'attivita', alla quale segue la revoca dell'autorizzazione in caso di inottemperanza entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di sospensione. Limitatamente ai laboratori gia' autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' consentito il consorziamento dei medesimi, al fine del raggiungimento dei requisiti di cui agli artt. 4, 6, 16 e 17 della presente legge, fermo restando l'obbligo per ciascuno di essi di rispettare gli ulteriori requisiti previsti dalla presente legge.