Art. 19.
                  Norme per i laboratori autorizzati
 
   I  titolari delle strutture private di diagnostica di laboratorio,
gia' autorizzate a qualsiasi titolo e da chiunque prima  dell'entrata
in  vigore  della  presente  legge,  ai sensi dell'art. 193 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio
1934  e  dall'art.  96,  primo  comma,  punto  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, entro sei  mesi
dall'entrata   in   vigore  della  presente  legge,  devono  avanzare
richiesta  di  conferma  dell'autorizzazione  della  struttura,   che
intendono  mantenere in esercizio, agli organi competenti al rilascio
delle autorizzazioni previste dalla presente legge, allegando  idonea
documentazione, dalla quale emerga:
     a)  l'idoneita'  ai  fini  protezionistici  dei  locali separati
eventualmente adibiti ad esami radioimmunologici;
     b) il codice fiscale del richidente;
     c)  la  sede  e  denominazione  del laboratorio, nonche' la sede
dell'eventuale punto di prelievo;
     d)  il numero e la destinazione dei locali, compreso l'eventuale
punto di prelievo su planimetria 1:100;
     e)  l'elenco  dettagliato delle attrezzature e degli impianti in
esercizio;
     f)  il  nominativo  del  direttore  tecnico o suo sostituto ed i
relativi titoli di studio e professionali,  nonche'  la  conferma  di
accettazione  dell'incarico,  con  firma  autenticata  nelle forme di
legge;
     g)   i   nominativi,   le  qualifiche,  i  titoli  di  studio  e
professionali, il tipo di rapporto di lavoro e  l'orario  settimanale
di tutto il personale di servizio;
     h)  l'orario  di  attivita'  e  di  apertura  al  pubblico della
struttura;
     i)  copia  dell'atto costitutivo e sue successive variazioni, se
il titolare  e'  persona  giuridica,  e  le  generalita'  del  legale
rappresentante;
     l)  la  calassificazione funzionale ai sensi del precedente art.
4, proposta per il laboratorio;
     m)  riepilogo  dell'attivita'  effettuata  nell'anno precedente,
mediante  compilazione  di  apposito  schema  fornito  dalla   giunta
regionale;
     n) copia del regolamento interno.
   Le  autorizzazioni  antecedenti l'entrata in vigore della presente
legge mantengono validita', fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle
disposizioni   stabilite   dalla   presente  legge  entro  i  termini
prescritti al successivo comma 4.
   La  giunta  regionale  provvede alla conferma dell'autorizzazione,
indicando, se del caso, i necessari  adeguamenti,  sulla  base  della
documentazione prodotta e delle eventuali verifiche disposte, sentito
il parere dell'U.S.S.L. territorialmente  competente,  nonche'  della
commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'art. 18.
   Ferma  restando l'immediata applicazione di quanto disposto dal 6
comma dell'art. 10, nonche' degli articoli 2, ultimo comma, e 8 della
presente  legge,  i  titolari  delle strutture devono produrre idonea
documentazione  attestante   la   realizzazione   degli   adempimenti
prescritti,  entro  i  termini fissati dal secondo comma dell'art. 18
del decreto del Presidene del  Consiglio  dei  Ministri  10  febbraio
1984, e cioe' entro il 10 febbraio 1989.
   Il  mancato  adeguamento  entro tali termini costituisce motivo di
immediata sospensione dell'attivita',  alla  quale  segue  la  revoca
dell'autorizzazione  in  caso  di inottemperanza entro sei mesi dalla
notifica del provvedimento di sospensione.
   Limitatamente ai laboratori gia' autorizzati prima dell'entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 193 del  testo  unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e' consentito il  consorziamento  dei  medesimi,  al  fine  del
raggiungimento  dei  requisiti  di cui agli artt. 4, 6, 16 e 17 della
presente legge, fermo restando l'obbligo  per  ciascuno  di  essi  di
rispettare gli ulteriori requisiti previsti dalla presente legge.