Art. 20. Direttore tecnico ed altro personale ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie I direttori tecnici dei laboratori regolarmente autorizzati in periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono venire confermati nelle loro funzioni anche in carenza di alcuni dei requisiti previsti all'art. 10 della presente legge, purche' la loro nomina sia avvenuta con atto formale validato dagli organismi pubblici competenti, ex art. 193 citato, ed abbiano svolto continuativamente tali funzioni per almeno 5 anni. Analoghi criteri valgono per il restante personale, fermo restando quanto previsto al comma 7 dell'art. 9 della presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge e per un periodo non superiore a 4 anni dalla data di promulgazione, si prescinde per il direttore del laboratorio di analisi gia' autorizzato, ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni, dal possesso della specializzazione o libera docenza ed altri titoli previsti dal comma 2 dell'art. 10 della presente legge. Tale deroga non e' applicabile per i direttori di laboratori specializzati e/o di laboratori generali con settori specializzati.