Art. 20.
                 Direttore tecnico ed altro personale
     ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie
 
   I  direttori  tecnici  dei  laboratori regolarmente autorizzati in
periodo anteriore all'entrata in  vigore  della  presente  legge,  ai
sensi  dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono venire  confermati
nelle loro funzioni anche in carenza di alcuni dei requisiti previsti
all'art. 10 della presente legge, purche' la loro nomina sia avvenuta
con  atto  formale  validato  dagli organismi pubblici competenti, ex
art. 193 citato, ed abbiano svolto  continuativamente  tali  funzioni
per almeno 5 anni.
   Analoghi criteri valgono per il restante personale, fermo restando
quanto previsto al comma 7 dell'art. 9 della presente legge.
   In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge e per un
periodo non superiore a  4  anni  dalla  data  di  promulgazione,  si
prescinde   per   il   direttore  del  laboratorio  di  analisi  gia'
autorizzato, ai sensi dell'art.  193  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie    e   successive   modificazioni,   dal   possesso   della
specializzazione o libera docenza ed altri titoli previsti dal  comma
2 dell'art. 10 della presente legge.
   Tale  deroga  non  e'  applicabile  per  i direttori di laboratori
specializzati e/o di laboratori generali con settori specializzati.