Art. 21.
         Norme per l'esercizio delle attivita' convenzionate
 
   L'autorizzazione   all'esercizio   delle   attivita'  concessa  ai
laboratori privati, ai sensi della presente  legge,  non  costituisce
obbligo  del  loro utilizzo da parte della Regione, quale elemento di
supporto della rete pubblica in regime di convenzionamento.
   In  questo  quadro,  le  strutture  diagnostiche  di laboratorio a
conduzione privata svolgono una funzione integrativa  e  di  supporto
della  rete  pubblica, quando ne venga rilevata la necessita' in sede
di formulazione del  Piano  socio-sanitario  regionale,  nonche'  dei
programmi zonali di riordino predisposti dalle singole UU.SS.SS.LL.
   In tali casi le strutture diagnostiche di laboratorio a conduzione
privata sono utilizzate mediante stipula di specifica convenzione, ai
sensi  dell'art.  44  della  legge  23  dicembre  1978,  n. 833; tali
convenzioni hanno, di norma, durata annuale, salvo che  il  programma
di attivita' e spesa motivi la necessita' di diversa durata, comunque
non superiore al  triennio  di  Piano  socio-sanitario  regionale,  e
debbono,  a  pena  nullita',  indicare  la qualita' e quantita' delle
prestazioni che la struttura privata e' tenuta ad erogare, nonche' il
limite  massimo annuale di spesa non derogabile o superabile connesso
con la erogazione delle prestazioni convenzionate.
   Sono  nulle  le  convenzioni  tra  le UU.SS.SS.LL. ed i laboratori
privati nei quali siano  comunque  interessati,  direttamente  o  per
interposta  persona o per atti simulati, amministratori dell'U.S.S.L.
contraente o di un'altra U.S.S.L. della Regione.
   Sono  nulle,  altresi',  le  convenzioni  tra le UU.SS.SS.LL. ed i
laboratori privati nei quali siano comunque interessati, direttamente
o  per  interposta persona, o per atti simulati, amministratori della
Regione in cui e' compresa l'U.S.S.L. contraente, o delle province  o
dei comuni della stessa Regione, i quali siano preposti alla gestione
dell'assistenza sanitaria.
   Le  convenzioni  di  cui  ai due commi precedenti, stipulate prima
dell'entrata in  vigore  della  presente  legge  o  anteriormente  al
conferimento  dell'incarico  di  amministratore,  restano sospese per
tutta la durata dell'incarico.
   La  nullita' opera anche nel caso che dipendenti degli organismi e
degli enti di cui al quarto e  quinto  comma  del  presente  articolo
siano  cointeressati,  in  modo  diretto  o  indiretto,  nel presidio
convenzionato,   oppure   svolgano   in   tale   presidio   attivita'
professionale a qualsiasi titolo.
   La  nullita'  opera,  altresi',  nel  caso  che sussista qualsiasi
rapporto di interesse diretto o per interposta  persona  o  per  atti
simulati del coniuge non separato ovvero dei parenti e affini sino al
secondo grado.
   La  nullita'  opera,  infine,  quando  sussista qualsiasi forma di
interesse  diretto   o   per   interposta   persona   con   industrie
farmaceutiche o di apparecchiature o prodotti di diagnostica.