Art. 21. Norme per l'esercizio delle attivita' convenzionate L'autorizzazione all'esercizio delle attivita' concessa ai laboratori privati, ai sensi della presente legge, non costituisce obbligo del loro utilizzo da parte della Regione, quale elemento di supporto della rete pubblica in regime di convenzionamento. In questo quadro, le strutture diagnostiche di laboratorio a conduzione privata svolgono una funzione integrativa e di supporto della rete pubblica, quando ne venga rilevata la necessita' in sede di formulazione del Piano socio-sanitario regionale, nonche' dei programmi zonali di riordino predisposti dalle singole UU.SS.SS.LL. In tali casi le strutture diagnostiche di laboratorio a conduzione privata sono utilizzate mediante stipula di specifica convenzione, ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; tali convenzioni hanno, di norma, durata annuale, salvo che il programma di attivita' e spesa motivi la necessita' di diversa durata, comunque non superiore al triennio di Piano socio-sanitario regionale, e debbono, a pena nullita', indicare la qualita' e quantita' delle prestazioni che la struttura privata e' tenuta ad erogare, nonche' il limite massimo annuale di spesa non derogabile o superabile connesso con la erogazione delle prestazioni convenzionate. Sono nulle le convenzioni tra le UU.SS.SS.LL. ed i laboratori privati nei quali siano comunque interessati, direttamente o per interposta persona o per atti simulati, amministratori dell'U.S.S.L. contraente o di un'altra U.S.S.L. della Regione. Sono nulle, altresi', le convenzioni tra le UU.SS.SS.LL. ed i laboratori privati nei quali siano comunque interessati, direttamente o per interposta persona, o per atti simulati, amministratori della Regione in cui e' compresa l'U.S.S.L. contraente, o delle province o dei comuni della stessa Regione, i quali siano preposti alla gestione dell'assistenza sanitaria. Le convenzioni di cui ai due commi precedenti, stipulate prima dell'entrata in vigore della presente legge o anteriormente al conferimento dell'incarico di amministratore, restano sospese per tutta la durata dell'incarico. La nullita' opera anche nel caso che dipendenti degli organismi e degli enti di cui al quarto e quinto comma del presente articolo siano cointeressati, in modo diretto o indiretto, nel presidio convenzionato, oppure svolgano in tale presidio attivita' professionale a qualsiasi titolo. La nullita' opera, altresi', nel caso che sussista qualsiasi rapporto di interesse diretto o per interposta persona o per atti simulati del coniuge non separato ovvero dei parenti e affini sino al secondo grado. La nullita' opera, infine, quando sussista qualsiasi forma di interesse diretto o per interposta persona con industrie farmaceutiche o di apparecchiature o prodotti di diagnostica.