Art. 3. Attivita' soggette ad autorizzazione Sono soggette ad autorizzazione regionale: a) l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento, la modificazione strutturale dei laboratori; b) l'istituzione di punti di prelievo e di consegna di referti di cui al successivo art. 5. I laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico, autorizzati ai sensi della presente legge, sono obbligati alla tassa annuale di concessione regionale, ai sensi delle leggi regionali 6 marzo 1980, n. 13 e 14 novembre 1983, n. 20 e ai sensi della normativa vigente. Presso i competenti servizi della giunta regionale e' tenuto un elenco nel quale sono registrati, suddivisi per U.S.S.L., i laboratori autorizzati, completo della documentazione aggiornata di cui ai successivi articoli 13 e 14.