Art. 3.
                 Attivita' soggette ad autorizzazione
 
   Sono soggette ad autorizzazione regionale:
     a) l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento, la modificazione
strutturale dei laboratori;
     b)  l'istituzione  di punti di prelievo e di consegna di referti
di cui al successivo art. 5.
   I  laboratori  privati  di analisi mediche a scopo di accertamento
diagnostico,  autorizzati  ai  sensi  della  presente   legge,   sono
obbligati alla tassa annuale di concessione regionale, ai sensi delle
leggi regionali 6 marzo 1980, n. 13 e 14 novembre 1983, n.  20  e  ai
sensi della normativa vigente.
   Presso  i  competenti  servizi della giunta regionale e' tenuto un
elenco  nel  quale  sono  registrati,  suddivisi  per   U.S.S.L.,   i
laboratori  autorizzati,  completo della documentazione aggiornata di
cui ai successivi articoli 13 e 14.