Art. 5. Punto di prelievo Oltre al punto di prelievo ubicato nella sede di esecuzione di analisi la quale, ai sensi della presente legge, si identifica con la sede legale del laboratorio, a domanda puo' essere autorizzato, con le procedure di cui alla presente legge e quale struttura decentrata, solo un secondo punto di prelievo, purche' ubicato nel territorio della U.S.S.L. dove insiste il laboratorio. L'autorizzazione all'attivazione di un punto di prelievo esterno al laboratorio e' temporanea e puo' essere revocata con motivato provvedimento. Il direttore di cui al successivo art. 10 e' responsabile anche della funzionalita' e organizzazione del punto di prelievo dipendente dal laboratorio, in ordine al corretto prelievo dei campioni, al loro adeguato e tempestivo trasporto, nonche' alla sollecita consegna dei referti. Non e' consentita l'attivazione di punti di prelievo mobili. E' consentito il prelievo a domicilio per pazienti impossibilitati ad adire al laboratorio o al punto di prelievo.