Art. 5.
                          Punto di prelievo
 
   Oltre  al  punto  di  prelievo ubicato nella sede di esecuzione di
analisi la quale, ai sensi della presente legge, si identifica con la
sede  legale  del laboratorio, a domanda puo' essere autorizzato, con
le procedure di cui alla presente legge e quale struttura decentrata,
solo  un  secondo  punto  di prelievo, purche' ubicato nel territorio
della U.S.S.L. dove insiste il laboratorio.
   L'autorizzazione  all'attivazione  di un punto di prelievo esterno
al laboratorio e' temporanea e  puo'  essere  revocata  con  motivato
provvedimento.
   Il  direttore  di  cui al successivo art. 10 e' responsabile anche
della funzionalita' e organizzazione del punto di prelievo dipendente
dal laboratorio, in ordine al corretto prelievo dei campioni, al loro
adeguato e tempestivo trasporto, nonche' alla sollecita consegna  dei
referti.
   Non e' consentita l'attivazione di punti di prelievo mobili.
   E' consentito il prelievo a domicilio per pazienti impossibilitati
ad adire al laboratorio o al punto di prelievo.