Art. 6. Capacita' operativa Al fine di garantire l'affidabilita' delle analisi, l'autorizzazione e' accordata esclusivamente ai laboratori, di cui ai punti 1 e 3 del 1 comma dell'art. 4 della presente legge, in grado per struttura, organizzazione interna, strumentazione, personale, di eseguire annualmente un numero complessivo di analisi non inferiore a 100.000.