Art. 6.
                         Capacita' operativa
 
   Al    fine    di    garantire   l'affidabilita'   delle   analisi,
l'autorizzazione e' accordata esclusivamente ai laboratori, di cui ai
punti  1  e 3 del 1 comma dell'art. 4 della presente legge, in grado
per struttura, organizzazione interna, strumentazione, personale,  di
eseguire annualmente un numero complessivo di analisi non inferiore a
100.000.