Art. 8.
                        Obblighi del titolare
 
   Il  titolare del laboratorio e' tenuto a trasmettere alla U.S.S.L.
territorialmente competente e all'assessorato  regionale  competente,
le seguenti informazioni:
     a)  entro  il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco del personale in
servizio con l'indicazione delle relative qualifiche ed il numero dei
prelievi,   nonche'   degli   esami   eseguiti  nel  corso  dell'anno
precedente, distinti per mese e secondo  la  codificazione  stabilita
dalla giunta regionale;
     b) il nominativo di altro laureato abilitato alla direzione, che
sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento;
     c)  entro  un  mese  dall'avvenuta  assunzione  o dimissione, le
variazioni del personale, adeguatamente  documentate,  ai  sensi  del
successivo art. 14;
     d) le sostituzioni e integrazioni delle attrezzature;
     e)  i  periodi  di  chiusura  per  ferie  e  le  interruzioni di
attivita' da qualsiasi causa determinate prima che esse avvengano;
     f)  ogni  ulteriore  notizia  richiesta dagli organi regionali o
dalla U.S.S.L. territorialmente competente in ordine  alla  attivita'
svolta,  al  personale, nonche' ogni altra notizia necessaria ai fini
epidemiologici e statistici.
   Gli  atti  scritti  concernenti  gli  adempimenti  di cui ai commi
precedenti devono portare la firma anche del direttore tecnico.
   Il titolare e' altresi' tenuto:
     a)  ad assicurare la presenza del direttore tecnico responsabile
per un numero di ore giornaliere pari almeno alla  meta'  dell'orario
dell'attivita' della struttura, nonche' quello del restante personale
laureato e tecnico per l'intero arco dell'orario suddetto;
     b)  a  garantire, tramite il direttore tecnico, l'attuazione dei
necessari  controlli  di  qualita'  intra-laboratorio,   nonche'   la
partecipazione  ai controlli di qualita' interlaboratorio predisposti
dagli  organi  competenti  per  le  strutture   di   diagnostica   di
laboratorio pubbliche e private, operanti nel territorio regionale;
     c)  a  trasmettere all'assessorato regionale competente, in caso
di assenza o impedimento del direttore per  un  periodo  superiore  a
sessanta  giorni,  la  dichiarazione  di assunzione della funzione di
direttore da parte di altro operatore con i requisiti previsti  dalla
presente legge per il direttore responsabile;
     d)  a  provvedere  al  pagamento della tassa annuale di apertura
entro e non oltre i termini previsti dalla normativa vigente, pena la
decadenza dell'autorizzazione.