Art. 9. Personale Nel laboratorio deve essere assicurata la presenza di personale sanitario, tecnico, amministrativo e ausiliario, con rapporto di impiego. E' consentito l'utilizzo di personale laureato a rapporto professionale. E' fatto assoluto divieto di utilizzo di personale dipendente da Enti pubblici con rapporto di impiego e di personale medico con rapporto di impiego a tempo pieno. Il personale deve essere numericamente proporzionato al carico di lavoro e al grado di automazione delle attrezzature. Requisito minimo per l'autorizzazione dei laboratori di cui ai punti 1 e 3 del 1 comma dell'art. 4 della presente legge, in fase di primo impianto, e' costituito dalla seguente dotazione di personale, individuata come condizione per consentire una minima base organizzativa: a) due laureati in medicina, biologia e chimica, di cui uno con funzioni di direttore, fatte salve le ulteriori specificazioni di cui al successivo art. 10. Uno dei due deve essere laureato in medicina; b) almeno tre tecnici di laboratorio a rapporto di impiego per i laboratori di nuova istituzione, in fase di primo impianto e fino a un carico di lavoro di centomila esami annui. Per le strutture gia' autorizzate, almeno due tecnici per un carico di lavoro fino e non oltre a sessantamila esami annui; c) almeno una unita' di personale amministrativo; d) almeno una unita' di personale ausiliario. Tale dotazione minima deve poi essere convenientemente adeguata in proporzione all'eventuale incremento di carico di lavoro, su disposizione dei competenti organi della giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva regionale di cui al successivo art. 18 Ai fini dell'adeguamento dei requisiti previsti ai successivi artt. 16 e 17, nonche' all'art. 6 della presente legge, il computo viene effettuato in base ai criteri indicati nell'allegato 3 alla presente legge. In caso di utilizzo di personale laureato a tempo parziale e a rapporto professionale, il computo viene effettuato sulla base della somma di ore annue di disponibilita' di ciascuna unita' interessata, indicata in base al contratto, che vale come documentazione. I tecnici di laboratorio devono essere in possesso dei titoli necessari per l'ammissione al concorso di tecnico di laboratorio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modifiche. Per quanto concerne l'organico minimo dei laboratori specializzati, valgono le disposizioni dei punti a), b) e c) dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984.