Art. 9.
                              Personale
 
   Nel  laboratorio  deve  essere assicurata la presenza di personale
sanitario, tecnico, amministrativo  e  ausiliario,  con  rapporto  di
impiego.  E'  consentito  l'utilizzo di personale laureato a rapporto
professionale.
   E'  fatto  assoluto divieto di utilizzo di personale dipendente da
Enti pubblici con rapporto di  impiego  e  di  personale  medico  con
rapporto di impiego a tempo pieno.
   Il  personale deve essere numericamente proporzionato al carico di
lavoro e al grado di automazione delle attrezzature.
   Requisito  minimo  per  l'autorizzazione  dei laboratori di cui ai
punti 1 e 3 del 1 comma dell'art. 4 della presente legge, in fase di
primo  impianto, e' costituito dalla seguente dotazione di personale,
individuata  come  condizione  per   consentire   una   minima   base
organizzativa:
     a)  due laureati in medicina, biologia e chimica, di cui uno con
funzioni di direttore, fatte salve le ulteriori specificazioni di cui
al successivo art. 10. Uno dei due deve essere laureato in medicina;
     b) almeno tre tecnici di laboratorio a rapporto di impiego per i
laboratori di nuova istituzione, in fase di primo impianto e  fino  a
un  carico  di lavoro di centomila esami annui. Per le strutture gia'
autorizzate, almeno due tecnici per un carico di lavoro  fino  e  non
oltre a sessantamila esami annui;
     c) almeno una unita' di personale amministrativo;
     d) almeno una unita' di personale ausiliario.
   Tale dotazione minima deve poi essere convenientemente adeguata in
proporzione  all'eventuale  incremento  di  carico  di   lavoro,   su
disposizione dei competenti organi della giunta regionale, sentita la
commissione tecnico-consultiva regionale di cui al successivo art. 18
   Ai  fini  dell'adeguamento  dei  requisiti  previsti ai successivi
artt. 16 e 17, nonche' all'art. 6 della presente  legge,  il  computo
viene  effettuato  in  base  ai criteri indicati nell'allegato 3 alla
presente legge.
   In  caso  di  utilizzo  di personale laureato a tempo parziale e a
rapporto professionale, il computo viene effettuato sulla base  della
somma  di ore annue di disponibilita' di ciascuna unita' interessata,
 
indicata in base al contratto, che vale come documentazione.
   I  tecnici  di  laboratorio  devono  essere in possesso dei titoli
necessari per l'ammissione al concorso di tecnico di  laboratorio  di
cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modifiche.
   Per    quanto    concerne   l'organico   minimo   dei   laboratori
specializzati,  valgono  le  disposizioni  dei  punti  a),  b)  e  c)
dell'art.  8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
febbraio 1984.